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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

caratteristiche del processo agricolo, lento ed incerto nel maturare i redditi,
avaro nel commisurarne l’entità.
A fine dicembre 1951 risultavano finanziate dai Banchi meridionali
250 iniziative nel settore delle industrie agrarie e in quello delle industrie
alimentari (1) per un ammontare complessivo di 9,8 miliardi circa su una
massa di finanziamenti pari a circa 29,6 miliardi di lire. ‘
Delle 250 iniziative suddette 198 vennero finanziate dal Banco di Napoli
e dal Banco di Sardegna e per queste sole è dato conoscere che 38 riguardavano
 nuovi impianti mentre le altre 160 riguardavano ricostruzioni ed ampliamenti.
 Il che conferma che questo strumento creditizio non era adeguato
alle esigenze finanziarie che determina la creazione ex novo di una unità
per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.
Nella serie dei provvedimenti di carattere creditizio con garanzia statale
 c’è da ricordare per ultima, data la sua recente emanazione, la Legge
25 luglio 1952, n. 991 in favore dei territori montani con il relativo Regolamento
 approvato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979. All’art. 2 detta
legge prevede l’anticipazione agli istituti esercenti il credito agrario di
miglioramento di 19 miliardi in un decennio perchè siano concessi mutui
— a coltivatori diretti, piccoli e medi proprietari, piccoli e medi allevatori
ed artigiani, singoli o associati — da destinare, tra l’altro, all’impianto e allo
sviluppo di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori
montani. Tali mutui saranno concessi per un ammontare pari all’80% della
spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in
30 anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 4%. Per
detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare
 complessivo del 70% della perdita accertata.
L’interesse che presenta questa legge è molteplice, in quanto essa:

a) riporta la garanzia dello Stato a coprire l’eventuale perdita con
una quota da cui, come si è visto a proposito dei provvedimenti per l’industrializzazione,
 tendeva, col passare del tempo, a discendere;
b) determina l’onere annuo che dovrà gravare sui mutuatari, sia
come interessi che come ammortamento, fissandolo nella misura del 4%;
c) consente un ammortamento trentennale, come per i tradizionali
mutui di credito agrario di miglioramento;

{seguito della nota di pag. prec.)
propria competenza. Il Banco di Napoli stabilì che i finanziamenti avessero, in linea di
massima, la durata sino a 10 anni, pur non escludendo una durata superiore.
Il Banco di Sicilia, dal canto suo, stabilì: « la durata dell’operazione non può
essere minore di cinque anni e non potrà superare i venti anni ».
Il Banco di Sardegna, infine, stabilì due forme di finanziamento: i finanziamenti
 a lungo termine e i finanziamenti a medio termine. 1 finanziamenti a lungo
termine avevano forma di mutuo ed una durata minima di cinque anni e massima di
venti anni; quelli a medio termine avevano forma di apertura di credito e durata minima
di 1 anno e massima di 5.
(1) Non è possibile fornire dati relativi al solo settore delle industrie agrarie in
quanto nella documentazione disponibile (vedansi: « Informazioni Svimez », cit.) vengono
sempre riferiti d2ti globali per i due settori indicati.