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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

Le norme (1) che regolano tali « prestiti ERP » variano a seconda dell’ammontare
 dell’operazione, dei paesi ove il macchinario deve essere acquistato
 e dell’ente con cui si intende compiere l’operazione. La durata del
finanziamento varia tra un minimo di 6 ed un massimo di 25 anni e, a
seconda dei casi, il mutuatario può fruire di una moratoria di 1 o 2 anni nel
pagamento delle quote, sia di interessi che di ammortamento; il saggio di
interesse è del 5,5%; la garanzia è costituita mediante iscrizione del riservato
 dominio oppure del privilegio speciale mobiliare ed immobiliare previsto
 dal D. L.L. i° novembre 1944, n. 367 oppure mediante fidejussione
bancaria, la quale però è concessa dopo una congrua offerta di garanzie
reali da parte degli interessati; le suddette forme di garanzia vengono integrate
 eventualmente da caso a caso, da altre. Sono ammesse a beneficiare
dei finanziamenti suddetti imprese industriali, agricole e artigiane.
Al 31 dicembre 1951 (2) risultava che, su un complesso di circa 253 miliardi
 di finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature, il Mezzogiorno
 se ne era avvantaggiato appena per 49 e cioè per il 19,5%.
Anche se non si posseggono i dati relativi ai singoli settori di industria,
si ha ragione di ritenere che, come la più povera industria del Mezzogiorno
ha potuto beneficiare di tali finanziamenti meno della più ricca industria
del Nord, così le industrie agrarie abbiano trovato nei prestiti ERP uno
strumento poco adatto ai loro bisogni e abbiano quindi potuto beneficiarne
meno di altri rami di industria.

9. - Per quanto infine riguarda le partecipazioni azionarie all’impresa
industriale da parte degli istituti di credito, c’è da dire che esse, previste in
alcuni provvedimenti di legge (3), non hanno trovato che modestissima
applicazione nel settore delle industrie agrarie. La stessa L. 29 novembre
 1928, n. 2630, che autorizzava i Banchi di Napoli e di Sicilia, la Camera
agrumaria, l’Istituto per il commercio estero e la Confederazione nazionale
degli agricoltori a partecipare alla costituzione di consorzi, per la gestione
di magazzini e stabilimenti per il deposito e la condizionatura dei prodotti
ortofrutticoli, con il conferimento di quote del capitale occorrente, non ha
dato luogo a nessuna iniziativa.
Avendo già fatto non pochi cenni alla scarsa capacità di autofinanziamento
 degli imprenditori meridionali ed alla altrettanto scarsa loro
capacità di garantire i finanziamenti, di cui avrebbero bisogno per rinno-(1)

 Leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258,
30 luglio 1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922.
Tra le leggi citate, in particolare vanno tenute presenti la L. 18 aprile 1950, n. 250,
con la quale si riservano 4 miliardi al Mezzogiorno sui 10 stanziati e la legge 4 novembre
 1950, n. 922, con la quale si riservano 8 miliardi al Mezzogiorno sui 20 stanziati.
(2) Vedansi: « Informazioni Svimez », cit.
(3) Si ricordano tra gli altri: R. D. L. 23 luglio 1926, n. 1298, per la costituzione di
un fondo speciale presso il Banco di Sicilia per consentirgli l’assunzione di partecipazioni
 in iniziative industriali, particolarmente idonee a svilupparsi nell’ambiente
economico siciliano; R. D.L. 3 giugno 1938, n. 883, per la costituzione dell’Istituto per
lo sviluppo economico dell’Italia meridionale (IsveIMmER); D.L.L.. 28 dicembre 1944,
(segue nola a pag. 81)