IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 81

vare radicalmente i loro impianti o per dare vita a nuove e razionali unità
di lavorazione dei prodotti agricoli, non si può non riconoscere nella
formula della partecipazione azionaria uno strumento di valore risolutivo
per determinate situazioni. La costituzione di una serie di impiantipilota
 incoraggiata dall’intervento responsabile di capitale pubblico, potrebbe,
 tra l’altro, assolvere quella importante funzione di guida di. cui,
con molteplici segni, ha manifestato il bisogno l’iniziativa privata meridionale
 e potrebbe portare nelle zone sottosviluppate del nostro Paese i primi
elementi di una moderna industrializzazione (1).

10. - Le osservazioni fatte, esaminando i vari tipi di agevolazioni, sulla
maggiore o minore loro aderenza alle effettive necessità delle industrie
agrarie e quindi sulla loro efficacia nel promuovere e nel sostenere un
processo di sviluppo del settore allo studio, consentono di formulare alcune
considerazioni di carattere conclusivo.
In via generale, le agevolazioni, di cui si è detto, possono tutte ricondursi
 a due grandi gruppi: il gruppo promanante dall’indirizzo politico
tenuto nei confronti dell’agricoltura ed il gruppo promanante dall’indirizzo
tenuto nei confronti della industria meridionale. Al primo vanno riferiti
i contributi in conto capitale e il credito agrario di miglioramento; al
secondo i finanziamenti garantiti in via sussidiaria dallo Stato, i finanziamenti
 per l’acquisto di macchinari e i provvedimenti che consentono la partecipazione
 azionaria in imprese industriali di enti finanziari di diritto
pubblico.

La prima e fondamentale caratteristica, che distingue i due gruppi,
consiste nel fatto che i provvedimenti di carattere agrario possono agevolare,
 dopo la restrittiva interpretazione data alla legge di bonifica, la crea-(seguito

 della nota di pag. prec.)
n. 416, per la costituzione presso il Banco di Sicilia di una Sezione di credito industriale
 autorizzata ad assumere partecipazioni azionarie in enti, società, consorzi finanziari
 o consorzi d’imprese pubbliche o private, a condizione che tali operazioni
tendano alla ricostruzione, riparazione o trasformazione di impianti industriali o alla
rostruzione e alla attrezzatura di nuovi stabilimenti, con speciale riguardo a quelle
industrie che possano dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a
quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale,
 dei prodotti della industria estrattiva e dell’agricoltura siciliana; D.L.L. 28 dicembre
 1944, n. 417 che istituisce il Banco di Sardegna e, presso di esso, una
Sezione autonoma di credito industriale con gli stessi poteri e le stesse facoltà attribuite
dal decreto n. 416 alla Sezione di credito industriale del. Banco di Sicilia; Legge regionalc
 20 marzo 1950, n. 29 per la costituzione del fondo per partecipazioni in società industrial
 iin Sicilia. Vedasi anche quanto è detto alla nota (1) di pag. 73 circa la facoltà,
concessa ai nuovi istituti per il credito alle medie e piccole industrie, di partecipare alla
costituzione di società finanziarie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.
(1) La L. 10 agosto 1950, n. 646, che istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, apre
anche in questo campo, al nuovo ente, possibilità di azione, in quanto l’art. 7 stabilisce
che « per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti
agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei e — con l'autorizzazione del
Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie ».
Fino ad oggi non è però dato conoscere se la Cassa intenda effettivamente avvalersi della
facoltà concessale e soprattutto, se, una volta creati gli enti, vorrà partecipare al loro
s2apitale sociale, oppure se si limiterà a concedere loro dei mutui.