XVI

VICENDE DI UN FINANZIAMENTO AI FRANTOI DA OLIVE (*)

Con la legge 18 aprile 1950, n. 258, furono messi a disposizione del
Mezzogiorno 4 miliardi sui 10 complessivamente destinati al finanziamento
delle medie e piccole imprese industriali, che intendessero acquistare macchinario
 in Italia a condizioni di tasso e di ammortamento analoghe a
quelle consentite per i loans del piano E.R.P.
La legge rimase per qualche tempo inoperante, perchè essa prevedeva,
a garanzia dei finanziamenti, la fidejussione bancaria, che gli istituti di
credito non si dimostrarono disposti a prestare. Successivamente, in via
amministrativa, questo ostacolo fu superato con il demandare all’A.R.A.R.
la concessione dei finanziamenti fino ad importi di 10 milioni, garantiti
dalla sola iscrizione del riservato dominio sul macchinario. Nello stesso
tempo le banche recedettero dal loro atteggiamento negativo e si dichiararono
 disposte a prestare la loro fidejussione per i finanziamenti dai 10 ai
30 milioni. In tal modo venne data la possibilità di usufruire dei benefici
della legge alle piccole aziende, le quali, per il fido limitato e le modeste
attrezzature non vi sarebbero altrimenti riuscite.
Sbloccata la situazione, il Mezzogiorno, come era da attendersi,
rispose alla sollecitazione nel modo che gli era possibile, data la struttura
della sua industria a base frammentaria, vale a dire presentando una serie
numerosa di piccole domande in quei settori — che più gli sono tradizionali
e che spesso soffrono di crisi per la parziale inutilizzazione degli impianti —
e rimanendo pressochè inerte in altri. Così successe che le richieste di
acquisto di macchinario oleario furono numerose, mentre scarsa o addirittura
 inesistente fu l’affliuenza in altri rami di industria.
Il fatto determinò qualche perplessità presso gli organi competenti.
In particolare l’E.C.A., che, come è noto, deve dare l’approvazione definitiva
 alla concessione dei finanziamenti in questione, fece presente agli
organi governativi che l’eccesso di potenzialità lavorativa esistente per i
frantoi ne sconsigliava un loro ulteriore incremento attraverso l’erogazione
di prestiti. di favore. Da parte sua il Ministero dell’Industria replicò
che la legge era quella che era — nessun criterio di discriminazione tecnologica
 tra le diverse industrie essendo stato da essa prestabilito, ma solo

(*) Da: « Mondo Economico » n. 28 del 21 luglio 1951.