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XVII - PER UNA LEGGE A FAVORE DELLA OLIVICOLTURA E DELL'INDUSTRIA OLEARIA 213

riforma fondiaria quanto il bisogno di migliorare la nostra bilancia commerciale,
 restringendo le importazioni, come quella granaria e quella dei
grassi, mediante una più intensificata produzione e un maggiore estendimento
 delle nostre colture.
Si è già detto delle qualità valorizzatrici che ha l’olivo soprattutto nei
riguardi dei territori più impervi e più poveri del Paese: ora è evidente che
in tali territori, dopo che la bonifica vi avrà portato le strade e i fondamentali
servizi civili, occorrerà fare largo assegnamento sulla coltura olivicola,
se sì vorrà che essi diventino sede di attiva vita rurale.
Lo stesso problema si presenterà nelle zone di riforma fondiaria dove
le nuove proprietà contadine, laddove non le assista il provvidenziale
apporto irriguo, dovranno necessariamente cercare nell’albero e in particolare
 nell’olivo l’impiego del loro potenziale di lavoro.
A ciò si aggiunga che, con una popolazione di circa 47 milioni di abitanti,
 il fabbisogno in olii commestibili si valuta in 3,3 milioni di quintali
circa, cui si deve sopperire mediante l’importazione di più di un milione
di quintali di olii all’anno.
La Società nazionale degli olivicoltori, in uno studio redatto dal professore
 Marinucci, ha calcolato che per garantire tale fabbisogno, tenendo conto
anche del naturale incremento della popolazione, bisognerebbe investire ad
olivo, nel prossimo decennio, circa 400.000 ettari, supposta una densità
media di 100 piante per ettaro.
Ora, per ben poche altre colture come per l’olivo, si dà la coincidenza
di avere, da un lato, un mercato che consente, entro determinati limiti di
prezzo, ancora larghi margini di assorbimento e, dall’altro, una serie di
problemi di scelta di investimenti e di scelta di ordinamenti colturali che
ammettono, come soluzione pressocchè univoca, una vasta immissione di
olivi.
Ciò, tuttavia — si è detto — non avviene e se ne sono dati i motivi:
l’imprenditore privato non trova convenienza, con il costo attuale del
danaro, a fare investimenti in una coltura di così lento sviluppo anche perchè
 gli fanno difetto le garanzie per un conveniente collocamento di un
prodotto, il quale non può riuscire che molto costoso, soprattutto se messo
a confronto con i costi a cui si realizzano gli olii concorrenti. Analoghe consiìderazioni
 allontanano il capitale dall’industria olearia.
La soluzione del problema trascende pertanto le possibilità del privato
e richiama un intervento esterno sul tipo di quello che è stato messo a
punto nella legge di bonifica integrale.
« La prospettiva dell’utile pubblico, conseguibile con l’esecuzione delle
opere di miglioramento fondiario — scrive lo Jandolo (1) — crea l’interesse
dello Stato a promuovere questa esecuzione: ciò che la legge si prefigge di
ottenere, facendo partecipare lo Stato nella spesa delle opere, mediante
la concessione di sussidi ».

(1) E. JanpvoLo, La legge della bonifica integrale, Padova, 1935.