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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE TERZA

« Quando la convenienza economica dell’opera non sussiste o non è
sufficientemente sicura, mentre l’esecuzione del miglioramento permette
di conseguire scopi extraeconomici di igiene e di civiltà che interessano
lo Stato, il sussidio si presenta come il mezzo di assicurare l’esecuzione dell’opera
 creandone la convenienza, dal punto di vista economico privato.
Inoltre, se l’opera sia per sè conveniente, ma, non essendo nella tradizione
locale, è ignorata o mal nota dagli agricoltori, mentre è utile, per l’interesse
generale, il diffonderne la conoscenza, la partecipazione finanziaria statale
può favorire l’esecuzione dell’opera, assicurando un extra profitto agli interessati.
 Infine, a parità di convenienza economico-privata di dati miglioramenti,
 può interessare allo Stato di dare impulso alle opere richieste da
quell’indirizzo agrario che stimi conveniente far prevalere, per ragioni di
politica economica e sociale ».
Non diversi sono i motivi che hanno ispirato la legislazione di questo
dopoguerra per l’industrializzazione delle regioni meridionali nè diversi
possono essere quelli di un provvedimento che venisse preso per lo sviluppo
ed il potenziamento della olivicoltura e delle connesse industrie di
trasformazione.

4. - Un tale provvedimento, giustificato da motivi d’ordine generale,
deve però giustificarsi anche con motivi particolari, potendosi altrimenti
obiettare che già la vigente legislazione sulla bonifica e sul credito agrario
di miglioramento è in grado di sopperire alle accennate necessità della olivicoltura
 e dell’industria olearia.
ie’esame della realtà consente tuttavia di affermare che raramente e
con difficoltà il settore in esame ha potuto beneficiare delle provvidenze
previste dalle leggi di carattere generale e, ad ogni modo, mai in quella
misura che si ritiene necessaria per smuoverlo dall’inerzia che lo pervade e
per avviarlo su una via di decisivo sviluppo e di progresso. E ciò per due
ordini di ragioni: in primo luogo, per la concorrenza che i singoli tipi di
miglioramento si fanno nell’acquisizione dei fondi messi a disposizione; in
secondo luogo, perchè non sempre le provvidenze istituite per la generalità
delle opere di miglioramento sono sufficienti a convogliare l’interesse privato
 verso il settore allo studio.
La constatazione della modesta azione di stimolo esercitata dalla legislazione
 prima ricordata non è nuova: in ripetute occasioni, il legislatore ha
tentato infatti di risolvere almeno la prima delle due difficoltà indicate,
destinando all’olivo fondi specifici per l’erogazione dei sussidi di miglioramento.

Tra i vari provvedimenti emanati nel corso del tempo, meritano di
esserne ricordati alcuni. Il R. D. 31 dicembre 1923, n. 3071 accorda per le
piantagioni di olivi l’esenzione venticinquennale dall’imposta fondiaria;
il R. D.L. 20 marzo 1924, n. 546 convertito in L. 16 giugno 1927, n. 985,
esenta per cinque anni dalla stessa imposta gli oliveti ringiovaniti e stabilisce
 che debbano essere considerate operazioni di credito agrario di miglioramento
 i prestiti per il ringiovanimento degli oliveti. Con R. D.L.