XVII - PER UNA LEGGE A FAVORE DELLA OLIVICOLTURA E DELL'INDUSTRIA OLEARIA 215

12 agosto 1927, n. 1574, convertito in L. 18 novembre 1928, n. 2690, viene
stabilito che nelle zone di estesa coltivazione dell’olivo possano costituirsi,
con le norme contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 888, consorzi intercomunali
 o provinciali, per l’incremento della coltura, per la sperimentazione
 olivicola, per la difesa dai parassiti, per il miglioramento dell’industria
 olearia e per l’organizzazione del commercio e dell’esportazione dei
prodotti dell’olivo. Viene, con lo stesso decreto, stanziata nel bilancio ordinario
 del Ministero dell’economia nazionale la somma annua di L. 200.000,
per erogare contributi e sussidi ai consorzi e alle istituzioni agrarie e premi
agli olivicoltori. |
Con R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 59 e successivo D.M. 28 febbraio 1936, vengono
 stabiliti contributi nella misura massima di L. 2,50 per ogni olivo piantato
e attecchito — sempre che il numero complessivo delle piante messe a dimora
 non sia inferiore a cinquanta — nelle provincie della Sardegna, della
Sicilia e di Grosseto. Per la trasformazione di almeno un quarto di ettaro di
terreno olivastrato in oliveto, avente una densità di piante non inferiore
ad 80, viene concesso un contributo fino ad un massimo del 30% della spesa
occorsa. A tali fini è stanziata in bilancio la somma annua di L. 750.000 per
i tre esercizi 1935-36; 1936-37 e 1937-38.
Nel 1938 il Governo « riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di
provvedimenti diretti a promuovere l’incremento ed il progresso dell’olivicoltura
 nazionale » indice, con R.D.L. 25 agosto 1938, n. 1442, un concorso
nazionale per l’incremento della produzione dell’olivo per gli anni dal 1938
al 1942, dotandolo di 2 milioni di lire di premi, e stanzia L. 36,5 milioni da
erogarsi, in ragione di L. 7,3 milioni all’anno, per ciascuno degli esercizi
dal 1938-39 al 1942-43, per la concessione di contributi alle apere di trasformazione
 degli olivastreti in oliveti e per l’impianto e l’ampliamento di
oliveti sia in coltura specializzata che promiscua. I contributi vengono concessi
 a condizione che: la superficie investita a nuovo oliveto specializzato
non sia inferiore a mezzo ettaro e che le piante messe a dimora non siano
meno di cinquanta; la superficie dell’olivastreto trasformato non sia inferiore
 ad un terzo di ettaro circa; il numero delle piante di olivastro innestate
 o di olivo messe a dimora in coltura promiscua non sia inferiore a
trenta e la superficie interessata non sia inferiore ad un ettaro.
La misura del sussidio non può superare il 30% della spesa effettiva
accertata al collaudo per le opere attinenti alla preparazione del terreno e le
L. 4 per ciascuna nuova pianta di almeno quattro anni di età messa a dimora
o innestata.
In questo dopoguerra, si ha il D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1345, che
autorizza il Ministero per l’Agricoltura e Foreste a concedere contributi
nella misura massima del 35% della spesa per l’acquisto di piante di olivo
da mettere a dimora nella campagna 1947-48, con la clausola però che tale
contributo può essere cumulato con i contributi previsti dal D.L.P. 1° luglio
 1946, n. 31, che prevede, tra l’altro, per la sistemazione e il ripristino
degli arboreti, un contributo nelle spese di mano d’opera variabile tra il
35%, il 52% e il 67% dell’ammontare dei salari pagati rispettivamente dalle