XVII - PER UNA LEGGE A FAVORE DELLA OLIVICOLTURA E DELL'INDUSTRIA OLEARIA 219

necessari ad una buona conservazione e lavorazione delle olive, sembrerebbe
 opportuno, ad un determinato momento, introdurre uno strumento di
controllo, quale potrebbe essere la licenza di esercizio annuale. L’industria
frantoiana non è nuova a questa prassi, cui essa fu sottoposta in periodi
di ammasso obbligatorio (1): devesi tuttavia rilevare la nettissima diversità
di posizione in cui si verrebbe a porre il nuovo controllo. Mentre in passato
esso aveva praticamente lo scopo di garantire la gestione ammassatrice da
ogni possibile evasione nei conferimenti del prodotto, la licenza di esercizio
che ora si propone dovrebbe svolgere un’azione di propulsione, per spingere
i frantoiani a migliorare i propri impianti avvantaggiandosi delle provvidenze
 disposte dal Governo. Una tassa di licenza, proporzionata ai singoli
tipi di frantoi secondo le direttive da impartire dal Comitato, di cui si è
fatto prima cenno, garantirebbe poi un cespite che, se pure non elevato,
potrebbe tuttavia alimentare con continuità le attività di sperimentazione,
promosse dal Ministero per l’agricoltura o da enti e istituzioni posti sotto la
vigilanza ministeriale.
Tutt’altro che finalità fiscali avrebbe quindi il nuovo dispositivo di controllo,
 bensì scopi eminentemente assistenziali, per i quali non sembra
fuori di luogo chiamare a contribuire, insieme con il capitale pubblico,
anche duello dei singoli più direttamente interessati.

6. - Si aggiungono alcune considerazioni circa i tipi di provvidenze da
adottare e la misura dei sussidi da concedere, avuto riguardo ai costi effettivi
 delle opere, nonchè sulle categorie di opere e di imprenditori, da
ammettere a sussidio e sui criteri preferenziali da seguire.
Circa i tipi di provvidenze, la nostra legislazione offre già una numerosa
 serie di precedenti per quanto riguarda le esenzioni fiscali che, relativamente
 all’imposta fondiaria e sui redditi agrari andrebbero estese anche
alle rispettive sovraimposte comunali e provinciali, in analogia a quanto già
viene concesso dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 per i terreni rimboschiti:
sussistono infatti aspetti di stretta analogia tra la situazione di chi impianta
un bosco e di chi impianta un oliveto. Si tratterà semmai soltanto di variare,
proporzionalmente alla durata del periodo che le diverse essenze arboree
impiegano per dare reddito, la durata dell’esenzione fiscale.
Per l’industria olearia, si tratterebbe di applicare ad essa le esenzioni
già previste dalle vigenti leggi per l’industrializzazione del Mezzogiorno,
migliorando eventualmente alcune clausole, che l’esperienza ha dimostrato
di non sempre facile o efficace applicazione.
Circa le provvidenze di carattere finanziario, la legge sulla bonifica e
le leggi sul credito agrario e sul credito industriale offrono i precedenti
necessari per scegliere una serie di contributi in capitale e di mutui di
favore per le opere, che il provvedimento vuol sollecitare.

(1) Vedasi ad es. il D.M. 6 settembre 1945, contenente disposizioni inerenti alla
campagna olearia 1945-46.