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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE TERZA

Si pone il problema di stabilirne la misura: in via pregiudiziale, sarebbe
 da auspicare che detta misura fosse stabilita per le piantagioni e per le
altre migliorie della coltura in misura fissa e non variabile entro un determinato
 limite. E ciò principalmente per due ragioni: in primo luogo, per
consentire agli imprenditori di farsi preventivamente i propri conti e per
invogliarli effettivamente, data la convenienza dell’operazione, a fare le
opere che il provvedimento intende promuovere. Sovente, l’incertezza sull’effettivo
 ammontare del contributo percepibile ha allontanato gli operatori
 privati dalle provvidenze stabilite per legge. In secondo luogo, la misura
fissa del contributo svincolerebbe l’amministrazione dalla preoccupazione
di proporzionare — come purtroppo oggi avviene — i mezzi disponibili alla
affluenza delle domande.
Le spereguazioni, che potrebbero derivare da siffatto comportamento
— a parità di contributo due operatori potrebbero, infatti, ricavare un beneficio
 economico notevolmente diverso, data la diversa costosità o redditività
 da luogo a luogo di una stessa opera, oppure alcuni operatori potrebbero
 rimanere privi di contributo mentre altri ne beneficierebbero in misura
 piena — costituiscono un male di gran lunga minore di quello che sì
avrebbe se, nella tema di percepire un sussidio insufficiente, i privati non
corrispondessero in misura adeguata allo stimolo della legge.
D'altro canto, poichè la coltura dell’olivo investe zone, che sono generalmente
 tra le più povere del Paese, non sembra che debbano preoccupare
troppo le sperequazioni derivanti dalla diversità delle condizioni ambientali.
Neppure sembra logico disporre quote diverse a seconda che si tratti di piccole,
 medie o grandi aziende, essendo il contributo fissato in una quota
proporzionale alla spesa e potendosi, oltre a ciò, ritenere che il contributo
dato alle aziende contadine influirà sul costo, effettivamente da esse sostenuto,
 in misura più vantaggiosa di quello dato alle grandi aziende, in cui
il costo comprende una larga quota di salari effettivamente pagati.
In quanto poi all’inconveniente di non poter accogliere tutte le domande
di contributo, semprechè corrispondano a razionali criteri, vi si dovrà
provvedere con congrui stanziamenti di bilancio e non decurtando la misura
dèi contributi.
Sulla entità del sussidio, l’azione da tempo in atto intesa a rivedere il
tradizionale limite del contributo, fissato dalla legge di bonifica nella misura
 del terzo della spesa, ha trovato ormai larga comprensione e accoglimento
 in numerosi provvedimenti, specie di questo dopoguerra: dal
D.L.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281 — col quale viene istituito l’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —
che eleva il limite dei sussidi nelle opere di competenza privata fino al 45%
della spesa, in genere, e al 60% ove si tratti di piccole aziende e le opere
siano di particolare onerosità, alla legge 25 luglio 1952, n. 991, che eleva, per
i territori montani, il limite del sussidio fino al 50% della spesa, per l’esecuzione
 dei miglioramenti previsti.