XVII - PER UNA LEGGE A FAVORE DELLA OLIVICOLTURA E DELL'INDUSTRIA. OLEARIA 221

Non sembra che per la coltura olivicola vi siano ragioni per adottare
diversi criteri; chè anzi, può con sicurezza affermarsi che l’impianto di nuovi
oliveti rappresenta una delle opere, in cui più largo dovrebbe essere, e
non da ora, il contributo statale.
Nè sembra eccessivo il ritenere che nelle zone più impervie del Mezzogiorno,
 debba essere lo Stato ad assumere a proprio carico l’intero costo
della trasformazione, facendo acquistare dall’Azienda delle foreste demaniali
 quei terreni ove si potessero compiere rimboschimenti mediante olivi.
Di minore elevatezza dovranno invece prevedersi i contributi all’industria,
 per la quale inoltre sembra che la possibilità di variare entro certi
limiti e da caso a caso i contributi, sia conveniente, data la infinita varietà
di situazioni che vi si possono riscontrare. Inoltre, anche se sussistono precedenti
 — come ad esempio quello stabilito dalla L. 15 aprile 1942, n. 545,
che concede contributi in misura non superiore al 40% della spesa; per la
costruzione di stabilimenti ortofrutticoli, ad agricoltori, ad enti e a
istituzioni agrarie nonchè a società e ditte industriali — sì esprime avviso
che sia opportuno limitare la concessione di contributi a quelle categorie,
la cui attività è strettamente connessa con l’esercizio dell’agricoltura, e
ammettere invece le categorie extraagricole alla concessione di soli mutui
di favore.
Tale diversità di trattamento appare giustificata e conseguente alla
politica intesa a favorire l’industrializzazione dell’agricoltura, che il Governo
sta perseguendo, e con la quale si tende a far beneficiare gli agricoltori
anche degli utili derivanti dalla trasformazione della materia prima da essì
prodotta. Per questo stesso motivo l’agricoltore, beneficiario della concessione
del contributo in conto capitale, non dovrebbe essere escluso dal mutuo di
favore (1); e ciò perchè il contributo — specie quando si tratti di cooperative
 — deve essere considerato come l’unico mezzo per adeguare le possibilità
 di garanzia, che l’operatore ha, per poter ricorrere al credito e approvvigionarsi
 della restante parte di capitale necessario.
Per quanto riguarda i mutui, dato che gli istituti di credito vengono
approvvigionati direttamente dallo Stato a mezzo le disponibilità del fondo
di rotazione, sì dovrebbero stabilire condizioni di assoluto favore, quali ad
esempio quelle previste dalla già citata legge a favore della montagna; e
ciò, oltre per le ragioni più volte richiamate, anche per il fatto che l’oliveto
 si estende e ancor più dovrebbe estendersi in zone acclivi e di
grande povertà e per le quali valgono le stesse ragioni. che hanno portato
il legislatore a favorire le zone montane.
Tali mutui sono caratterizzati, come è noto, dalla durata trentennale,
nel corso della quale il mutuatario paga un’annualità fissa, comprensiva di
capitale, interessi e spese, pari a L. 4 per ogni cento lire mutuate. Le stesse
caratteristiche dovrebbero avere i mutui per la olivicoltura, mentre quelli

(1) Vedasi in proposito la L. 30. maggio 1932, n. 720, che prevede un contributo del
25 % nella spesa per magazzini da cereali e il concorso del 2,5 % dello Stato nel pagamento
 degli interessi sui mutui accesi per approvvigionarsi di metà del denaro occorrente.