XVII - PER UNA LEGGE A FAVORE DELLA OLIVICOLTURA E DELL'INDUSTRIA OLEARIA 223

Per quanto riguarda l’industria, le opere da agevolare sono quelle
riguardanti l’ammodernamento e la creazione di nuove unità, sia nel settore
frantoiano come negli altri settori del sansificio e della raffineria con l’intento,
 nei confronti di questi ultimi settori, di dotare le zone che ne sono
ancora sprovviste e soprattutto di favorire il sorgere di quelle unità a ciclo
completo di cui in precedenza si è detto e nelle quali si svolgono tutte le
operazioni, dalla molitura delle olive fino alla raffinazione degli olii lampanti
 e di sansa.
Il criterio fondamentale, a cui attenersi nella concessione dei sussidi o
dei mutui di favore, dovrebbe essere quello di favorire al massimo il concentramento
 dell’industria, che si trova oggi in uno stato di patologica polverizzazione.
 i
Contrariamente quindi a quanto purtroppo è invalso in leggi recenti,
dove si tende a finanziare impianti industriali strettamente commisurati
alla disponibilità di materia prima presente nel fondo del gestore, nessun
limite dovrebbe essere posto alla capacità del frantoio, che anzi dovrebbe
essere orientato verso quella capacità lavorativa oraria di 4-5 q.li di olive,
che gli esperti oggi indicano come indispensabile perchè l’unità risulti organica
 in ogni sua parte. Si tenga presente in proposito che il frantoio agricolo,
e cioè quello che lavora solo olive dell’azienda appartenente al frantoiano, è
in fase di netto declino, come dimostrano i due censimenti compiuti nel 1937
e nel 1948. Nel Mezzogiorno, prima della guerra, ancora un 30% circa dei
frantoi lavorava esclusivamente olive aziendali; nel dopoguerra tale quota
si è ridotta esattamente alla metà. Il che facilmente si spiega con la necessità
 di utilizzare le attrezzature, che la esclusiva lavorazione del proprio
raccolto lascerebbe invece in gran parte inattive, eseguendo lavorazioni per
conto terzi o acquistando sul mercato qualche partita di olive.
Per gli altri impianti, dovrebbe essere demandata al Comitato, proposto
per dare direttive di applicazione della nuova legge, l’indicazione delle
caratteristiche più convenienti ad ogni singola zona.
Alle provvidenze di legge, previste per le opere di miglioramento
riguardanti il settore olivicolo, dovrebbero essere ammessi tutti gli agricoltori
 singoli o associati, che conducono à qualsiasi titolo un fondo suscettibile
di accogliere convenientemente le varie opere in precedenza indicate, e gli
enti che intendono compiere le stesse opere a favore di determinate collettività


Ai mutui di favore, previsti per l’industria, dovrebbero essere ammessi
enti, società e privati a qualsiasi categoria economica essi appartengano.
E ciò perchè, se si vuole ottenere un sostanziale miglioramento della struttura
 dell’industria olearia, occorre tener conto della realtà, che da zona a
zona ha provocato una diversa affermazione dei singoli tipi di impresa.
Mentre in Puglia solo poco più del 35% di frantoi è gestito dalle categorie
agricole, in Calabria è da esse gestito ancora il 47% dei frantoi; mentre
nelle zone meridionali ricadenti nella regione agraria di montagna il 4,5%.