262 INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE TERZA

ad alcuni fondamentali canoni tecnici ed economici (1) — che, ad es., il
Comitato consultivo vitivinicolo costituito presso il Ministero dell’Agricoltura,
 potrebbe precisare, tenendo conto delle particolarità delle singole
zone viticole — e di affidare la direzione dello stabilimento a un tecnico di
provata capacità.
Infine, data la inevitabile sproporzione che sempre si manifesta tra i
fondi messi a disposizione dal Governo e i fabbisogni degli operatori, le provvidenze
 non dovrebbero venire diluite indiscriminatamente su tutto il territorio
 nazionale ma destinate — sia pure con l’intendimento di estenderle,
con successivi stanziamenti, ad altre zone — a determinati territori dove,
da un investimento massiccio nel settore allo studio, si potessero attendere
risultati a breve scadenza e decisivi per l’economia di quei distretti.
La scelta di una prima serie di zone suscettibili di sviluppo e meritevoli
di intervento potrebbe essere demandata allo stesso Comitato consultivo
vitivinicolo in sede ministeriale.
Ma sulla organizzazione cooperativa occorre ancora formulare una raccomandazione.
 Una volta riconosciuta l’indispensabilità della funzione delle
cantine sociali, è da tenere presente che non basta un semplice complesso di
norme agevolative di carattere finanziario per conseguire, nei luoghi e nella
misura voluta, la costituzione di tali complessi industriali. Occorre anche un
intervento diretto di propulsione che, oltre a svolgere un’azione di propaganda,
 adempia a tutta una serie di compiti di assistenza tecnica, nella
progettazione, nella esecuzione degli impianti, nell’acquisto delle attrezzature,
 nell’impostazione degli indirizzi produttivi, nonchè nell’espletamento
di tutti gli adempimenti e di tutte le pratiche che l’ingerenza dello Stato
nel campo economico comporta e, in genere, in tutti quei problemi, la cui
soluzione si presenta di solito di difficile raggiungimento con i soli mezzi
e con le sole forze a disposizione di un gruppo isolato di cooperatori.

(1) A titolo di orientamento si citano alcuni requisiti cui le cantine sociali dovrebbero
 corrispondere (Vedansi in « Informazioni Svimez » cit., le conclusioni del Comitato
Svimez per l’industria enologica).
« La Cantina sociale deve rappresentare nella plaga in cui sorge un progresso,
diversamente non ha ragione d’essere; deve nascere per spontanea volontà degli interessati;
 deve sorgere dove vi è forte eccedenza di produzione vinicola, prospettive di
incremento viticolo e insufficiente capacità ricettiva. delle cantine; deve obbligare gli
associati a portare alla cantina tutta l’uva prodotta, per evitare che essi vendano la
buona e consegnino la cattiva; deve assicurarsi un quantitativo minimo di uve da vinificare,
 da valutarsi intorno a 15 mila quintali, per poter sopportare le spese di gestione;
deve tenere un’amministrazione semplice, parsimoniosa, rigida, direttamente controllata
 dai soci per evitare che nascano sospetti tra di loro; deve provvedere alla costituzione
 di opportune riserve finanziarie; deve limitare la sua azione a vinificare nel
modo più razionale le uve e vendere all’ingrosso il vino, evitando tutte le forme di
commercio al dettaglio (spacci, agenzie, ecc.) perchè, caricare il nuovo organismo di
un complesso di spese di gestione e inserirlo in un campo, quale è quello commerciale,
difficile e poco conosciuto dagli agricoltori, costituisce un autentico pericolo per l’esito
dell’impresa, A tal riguardo si dovrà tener presente che in non lontano passato un
notevole numero di cantine sociali del Piemonte andò incontro a gravi insuccessi
precisamente perché volle esercitare un tale commercio »