XXVI - VICENDE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA

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Dal 1° agosto del 1950 il « franco molino » veniva ripristinato (1) per
:utto il grano di manovra statale.

2. - Un altro motivo di polemica molto attiva nel corso del 1950 è stato
offerto dalla legge emanata a fine 1949, in materia di liberalizzazione dei
nuovi impianti.
Anche questa norma non poteva non determinare opposte reazioni, a
seconda che la sua applicazione venisse riguardata nel quadro dell’interesse
generale dell’industria molitoria o di quello particolare dei singoli imprenditori,
 da un punto di vista consapevole dei limiti che la concessa liberalizzazione
 avrebbe incontrato negli insormontabili vincoli esistenti nella fase
distributiva della materia prima o da un punto di vista ottimisticamente
portato a sottovalutare i delicati equilibri — che oggi più non esistono —
necessari a rendere selettiva la concorrenza delle imprese.
E’ naturale che, generalmente parlando, un settore industriale che
lavora a regime tanto ridotto come quello molitorio, lasciando inoperosa
una elevata quota della potenzialità installata non possa non provare
vive preoccupazioni nel vedere ulteriormente crescere il proprio margine
inattivo. Sta di fatto, però, che i singoli imprenditori diversamente interpretano
 la facoltà loro concessa dalla nuova legge (2), tanto che il Ministro
dell’industria si è trovato nella necessità di stabilire criteri restrittivi nelle
concessioni dei finanziamenti, destinati ad acquisto di macchinari, a valere
sul fondo-lire E.R.P. (3).
A loro volta, le categorie interessate non hanno mancato di prospettare
la necessità di apportare, in sede di regolamento, alcune precisazioni alla
legge del 1949 (4), per quanto riguarda la nuova classificazione dei molini.
Per mancanza di precise norme tecniche, gli Ispettorati del lavoro, inca-(1)

 Circolare A.C.A. del 7 agosto 1850, n. 24. Detta circolare stabilisce, tra l’altro,
che, per la distribuzione del grano ai molini, l’Alto commissariato dell’alimentazione è
assistito da un’apposita Commissione centrale per la distribuzione del grano, della quale
fanno parte le amministrazioni, gli enti e le categorie interessati. La circolare fissa
:noltre le norme riguardanti la procedura di assegnazione ai molini. le condizioni di
cessione e le modalità dei finanziamenti e delle consegne.
(2) « Soprattutto possono avere interesse all’abrogazione di questa legge alcuni
gruppi industriali del Nord, i quali controllano complessivamente in atto ben 30 mila
quintali di produzione giornaliera e che possono domani (nella speranza di poter instaliare
 nuovi stabilimenti al Sud) concentrare una parte della propria produzione, vendendola
 magari in perdita, in determinate zone e costringere l’industria molitoria, finanziariamente
 meno assistita, a quei patti di rispetto, a quegli esercizi di produzione, a
quegli uffici di vendita, a quei monopoli, che la legge si prefigge di annullare e che
non esistono ma che, involontariamente, potrebbe invece promuovere ». Da: La parziale
utilizzazione degli impianti. Risposta dell’on. U. Bonino, in « Molini d’Italia », n. 6, 1950
(3) Cfr.: Circolare n. 4221, 2 dicembre 1950, del Ministero dell’Industria e Commercio.
(4) Vedasi: Associazione nazionale degli industriali mugnai e pastai. « Precisazioni
 richieste circa i eriteri tecnici da seguire per la classificazione dei molini ad
alta macinazione », in « Notiziario quindicinale », n. 13, Roma, 1950. Tali precisazioni: a
:utto il 31 dicembre 1950 non erano ancora state emanate dal Ministero dell’Industria.
 Vedasi stesso Notiziario n. 2, 1951. V. anche: E. P., La classifica dei molini, in
x Molini », cit. n. 2, 1950.