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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE QUARTA

ricati della classifica e della valutazione della potenzialità, non avrebbero
seguito nelle varie regioni criteri uniformi.
1] settore ad alta macinazione lamenta anche che siano state compromesse
 le sue possibilità dalla facoltà, concessa dalla nuova legge al settore di
bassa macinazione, di lavorare, oltre che per conto terzi, anche per il commercio.


3. - E’ evidente come in una situazione intessuta di tanti contrasti, l’industria
 in esame abbia trascorso un anno ben poco favorevole e come la
«“ libera concorrenza », limitata a priori in alcune delle sue scelte, non sia
riuscita a compensare gli squilibri che la congiuntura le è venuta creando
nel corso del 1950: eccessi di produzione con conseguente svilimento dei
prezzi degli sfarinati sono da registrare in più di una impresa e per molte
di esse è stato raggiunto il limite della resistenza finanziaria. La stessa
sovrabbondanza dei sottoprodotti sul mercato nazionale ha portato il Ministro
 del commercio estero a consentire l’esportazione a dogana (1), per un
certo periodo dell’anno, della crusca, il cui basso prezzo aveva causato
serie preoccupazioni all’industria.
A tutto ciò si deve aggiungere che l’impegno assunto dal Governo a ricevere
 il 10% in farina sulla quota di grano ERP riservata all’Italia (quintali
498.997 di farina importati nel 1950) ha ulteriormente abbassato la possibilità
 lavorativa dei molini di un 0,5% circa rispetto alla potenzialità di alta
macinazione disponibile.
L’industria che lavora i grani duri ha, in particolare, risentito una notevole
 pesantezza del proprio mercato, in quanto che le norme in materia
di pastificazione, emanate nell’ottobre del 1949 (2), hanno mancato di dare
quella chiarificazione al settore che esistette fino al 1936 (3), per cui lo
smaltimento delle partite di grano duro del Mezzogiorno è stato gravoso e
non soltanto per lo Stato e per gli agricoltori (4) ma anche per gli industriali
 molitori.

(1) Fonogramma del 3 giugno 1950 del Mincomes al Ministero delle finanze per
predisporre l’esportazione a dogana della crusca, fino al 31 luglio del 1950, verso i paesi
con cui vigono convenzioni di pagamento in clearing o in valuta libera o in sterline.
(2) D.A.C.A. dell’8 ottobre 1949 concernente i tipi e le caratteristiche degli sfarinati,
 del pane e della. pasta.
(3) La legge 22 giugno 1933, n. 874, che regolava la fabbricazione delle paste e
che non è stata mai formalmente abrogata, prevede la produzione di due tipi di pasta:
ia pasta dì pura semola, da fabbricarsi esclusivamente con semole di grano duro e la
pasta comune, per la quale è consentito l’impiego di sfarinati di grano tenero. V. anche
in proposito: IL grano duro e la produzione delle paste alimentari, in « Molini d’Italia »,
n. 4-5, 1950.
(4) Con telegramma circolare del 15 aprile 1950, l’Alto commissariato dell’alimentazione
 disponeva che il grano duro proveniente dagli ammassi della Sardegna
venisse consegnato dalla Federconsorzi franco vagone stazione di normale utilizzo del
molino assegnatario, con l’esonero di questo dal pagamento della quota forfettaria di
L. 150 al quintale.
A fine d’anno le giacenze di grano duro nazionale di vecchio raccolto ed estero
di vecchia scorta ammontavano a circa un milione di quintali; tale quantitativo fu
ceduto dall’A.C.A. all’industria con un abbuono, sul prezzo originario, oscillante tra
le 400 e 450 lire al quintale.