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THE A B C OF TAXATION
ITALIAN ORIGINAL OF THE PRECEDING DOCUMENT
Tutti gli uomini sono investiti dalla legge di natura col
diritto alia vita ed al proseguimento del proprio bene e godono
per conseguenza del diritto ad esercitare le proprie forze su
quei doni della natura, senza i quali il lavoro o la vita sarebbe
impossibile.
Iddio ha dato quest! doni della natura, cioe a dire, la terra al
1’umana famiglia in genere di modo che nessuna parte
di essa e stata concessa ad alcuno in particolare, e di modo
che la determinazione dei limit! della possessione privata e
stata lasciata alia propria industria dell’ uomo ed alle leggi dei
singoli popoli.
Ma appartiene necessariamente alia liberta e dignita del
1’uomo, che 1’uomo sia padrone di se stesso (sui juris), sempre,
ben s’intende, con perfetta soggezione alia legge morale. Per
conseguenza oltre al diritto comune ai doni della natura, vi
dev’essere per la legge della stessa natura proprieta privata
e dominio private nei frutti dell’ industria ossia quel che il
lavoro produce da quei doni della natura ai quali 1’individuo
abbia legittimo accesso, cioe a dire, in quanto egli non infrange
1’ugual diritto deglialtri ossia i diritti comuni.
Una funzione capitale del governo civile si e di mantenere
ugualmente saldi questi due diritti natural!.
Egli e lecito non solamente ma e per il miglior bene del
1’individuo e della comunita ed e necessario per la civilta che
vi sia divisione in quanto all’ uso di porzione dei doni della
natura ossia della terra, e possessione privata dei medesimi,
pacifica, permanente ed esclusiva; e diffatti, questa possessione
esclusiva e necessaria acciocche 1’individuo possa godere il
dominio e 1’uso dei frutti e prodotti della propria industria.
Ma la comunita organizzata per mezzo del governo civile
deve sempre mantenere il dominio sopra quei doni della natura,
affine di mantenere 1’ugual diritto di tutti gli uomini a lavorare
per mantenere la propria vita e per proseguire il proprio bene ’e