E NEL COMPENSO DEI MIGLIORAMENTI RURALI 179
ticolo 1566 del Codice civile, ha sempre diritto a compenso
per i miglioramenti da esso fatti nel fondo enfiteutico.
Da questa disposizione, come da altre relative all’ enfi-
teusi, il prof. Valenti ebbe a desumere che il legislatore, in
tale contratto, fra la proprietà e il lavoro non ha voluto dare
predominio a quella su questo (1). Ma è da notare che, in
effetto, il legislatore, in conformità dei principii generali e del
momento storico dai quali il nostro Codice deriva, se non ha
favorito il ceto dei direttari o proprietari dell’ enfiteusi, ha
pur sempre favorito l’istituto della proprietà come tale, in
quanto ha creato un insieme di patti e condizioni, grazie a
cui l’utilista, con l’affrancazione del fondo, possa egli stesso
entrare nella classe dei proprietari.
Ma checchè sia di ciò, sono le migliorie eseguite dall’af-
fittuario che hanno ora richiamato l’attenzione particolare
del legislatore, il quale accenna, sotto l’impulso della reazione
ricordata, a mettersi sulla medesima via che fu già battuta
da altre nazioni, specialmente dall’Inghilterra, per le stesse
cause determinanti e per gli stessi fini che rileviamo oggi in
Italia.
Il disegno di legge sui contratti agrari, che sarà fra poco
presentato al Parlamento, dopo essere stato alquanto sballot-
tato fra tendenze economiche e giuridiche diverse, ha cer-
cato di tener conto dei bisogni e delle richieste degli affit-
tuari e, in generale, dei conduttori che arrechino migliora-
menti ai terreni loro affidati (2). Ma non sarà certo questo
disegno che dirà l’ultima parola per temperare l’ antagonismo
fra proprietari e imprenditori capitalisti! In quattro articoli
di legge, quanti sono quelli del disegno, relativi alla materia,
non era forse possibile considerare e regolare i più notevoli
casi che la questione presenta. È tuttavia ben prevedibile
che, coll’aumentarsi dell’importanza dell migliorie, s’ accre-
scano l’importanza e l’influenza dei capitalisti fondiari, e la
(1) G. VALENTI, L’agricoltura e la classe agricola nella legislaz. italiana, Roma,
Loecher, 1894, pag. 17.
(2) Commissione per lo studio dei contratti agrari e del contratto di lavoro. Re-
lazione del presidente on. CHImIRRI e articoli di legge proposti, ecc., Roma, Stamperia
reale, 1902, pagg, 23 e seguenti. — Va anche citato il volume dovuto all’avvocato
C. CAVAGNARI, segretario della predetta Commissione : Studi preparatori, Commis-
sione per i contratti agrari e contratto di lavoro, Roma, Stamperia reale, 1902. Il
lettore tenga presente anche il primo saggio di questa mia raccolta.