fullscreen: Economia rurale e politica rurale in Italia

E NEL COMPENSO DEI MIGLIORAMENTI RURALI 179 
ticolo 1566 del Codice civile, ha sempre diritto a compenso 
per i miglioramenti da esso fatti nel fondo enfiteutico. 
Da questa disposizione, come da altre relative all’ enfi- 
teusi, il prof. Valenti ebbe a desumere che il legislatore, in 
tale contratto, fra la proprietà e il lavoro non ha voluto dare 
predominio a quella su questo (1). Ma è da notare che, in 
effetto, il legislatore, in conformità dei principii generali e del 
momento storico dai quali il nostro Codice deriva, se non ha 
favorito il ceto dei direttari o proprietari dell’ enfiteusi, ha 
pur sempre favorito l’istituto della proprietà come tale, in 
quanto ha creato un insieme di patti e condizioni, grazie a 
cui l’utilista, con l’affrancazione del fondo, possa egli stesso 
entrare nella classe dei proprietari. 
Ma checchè sia di ciò, sono le migliorie eseguite dall’af- 
fittuario che hanno ora richiamato l’attenzione particolare 
del legislatore, il quale accenna, sotto l’impulso della reazione 
ricordata, a mettersi sulla medesima via che fu già battuta 
da altre nazioni, specialmente dall’Inghilterra, per le stesse 
cause determinanti e per gli stessi fini che rileviamo oggi in 
Italia. 
Il disegno di legge sui contratti agrari, che sarà fra poco 
presentato al Parlamento, dopo essere stato alquanto sballot- 
tato fra tendenze economiche e giuridiche diverse, ha cer- 
cato di tener conto dei bisogni e delle richieste degli affit- 
tuari e, in generale, dei conduttori che arrechino migliora- 
menti ai terreni loro affidati (2). Ma non sarà certo questo 
disegno che dirà l’ultima parola per temperare l’ antagonismo 
fra proprietari e imprenditori capitalisti! In quattro articoli 
di legge, quanti sono quelli del disegno, relativi alla materia, 
non era forse possibile considerare e regolare i più notevoli 
casi che la questione presenta. È tuttavia ben prevedibile 
che, coll’aumentarsi dell’importanza dell migliorie, s’ accre- 
scano l’importanza e l’influenza dei capitalisti fondiari, e la 
(1) G. VALENTI, L’agricoltura e la classe agricola nella legislaz. italiana, Roma, 
Loecher, 1894, pag. 17. 
(2) Commissione per lo studio dei contratti agrari e del contratto di lavoro. Re- 
lazione del presidente on. CHImIRRI e articoli di legge proposti, ecc., Roma, Stamperia 
reale, 1902, pagg, 23 e seguenti. — Va anche citato il volume dovuto all’avvocato 
C. CAVAGNARI, segretario della predetta Commissione : Studi preparatori, Commis- 
sione per i contratti agrari e contratto di lavoro, Roma, Stamperia reale, 1902. Il 
lettore tenga presente anche il primo saggio di questa mia raccolta.
	        
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