IL CRITERIO ECONOMICO NELLA STIMA
Niuna meraviglia per ciò che si stiano profondamente
elaborando nella coscienza giuridica ed economica del paese
* . . . e . . .
e, in particolare, nell’ambiente degli interessati gli elementi
di una riforma per quanto concerne, in ampio senso, le mi-
gliorie rurali e i diritti degli affittuari nel desumerne i frutti
e il capitale corrispondente.
IL. — Lo stato attuale della nostra legislazione in ma-
teria è d’ una estrema semplicità.
Nell’affitto si applica l’ articolo 450 del Codice civile, se-
condo cui « allorchè le piantagioni od opere sono state fatte
da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha
diritto o di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a
levarle », e, nel primo caso, se egli « preferisce di conservare
le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore
dei materiali e il prezzo della mano d’ opera, oppure l’aumento
di valore recato al fondo ».
La pratica e la giurisprudenza hanno cercato di limitare
questo diritto di scelta, veramente iniquo, del proprietario: si
stabiliscono fra le parti convenzioni speciali per il pagamento
dell’indennità delle migliorie (1) e si dà giuridicamente valore
alla consuetudine locale, che non sia espressamente rifiutata
dal proprietario, di obbligare questo a conservare le opere e
pagarne il valore.
Tuttavia è voce concorde, concordia veramente completa
e rara, fra i giuristi e gli economisti, che simili disposizioni
del Codice civile rappresentino il punto nero del contratto di
locazione sia per l’ incremento delle colture, sia per riguardo
agli interessi del conduttore.
Nel contratto di enfiteusi, invece, il coltivatore, per l’ar-
(1) « Taluno dei nostri proprietari — scrive il prof. NiccoLi in Economia ru-
rale, estimo e computisteria agraria, pubblicata nella Nuova Enciclopedia agraria
italiana, ecc., Torino, Unione Tip.-edit. 1898, pag. 66 e 67 — ha approfittato ed ap-
profitta della latitudine offerta dalle nostre leggi per stabilire nel contratto l’ ob-
bligo di riconoscere taluni determinati miglioramenti introdotti dal locatore o, più
genericamente, di riconoscere quelli cui, volta per volta, avrà data esplicita auto-
rizzazione. Spesso, anzichè obbligarsi al loro pagamento o riscatto al termine della
locazione, stabilisce, nei patti contrattuali, qualche vantaggio speciale, ad esempio,
quello di concorrere parzialmente alla loro esecuzione rinunziando a parte del ca-
none, quello di rinnovare il contratto o per lo stesso canone o per canone mag-
giore, ma non proporzionalmente all’ aumento nella produzione apportata dalla mi-
glioria, ecc. Ma queste sono eccezioni; la più parte dei proprietari trova comodis-
simo il tacere del contratto e la remissione al comune diritto ».
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