L’IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI 2
accertamenti fra le nostre regioni, anche ad eliminare le e-
ventuali quote di reddito agrario rimaste incluse negli accer-
tamenti fondiari.
E l’altra, che si riannoda più strettamente alle altre due
osservazioni, consiste in una proposta di carattere generale,
che è diretta a semplificare gli accertamenti ed altre opera-
zioni tecniche e burocratiche e a smussare parecchio l’ urto
che la netta separazione dei due redditi e delle due imposte
produce negli agricoltori. La proposta, in-sostanza, è che, fon-
dandosi sugli studi e sulla densa esperienza fattasi in breve
tempo, l’imposta sui redditi sia formulata come un coeffi-
ciente, come un’addizionale — variabile per luoghi e per
tempi — della imposta erariale. Come si sono subìte tante
sottili e quasi furbesche addizionali, così si finirebbe col su-
bire questa nuova, per quanto grossa e pesante. Anche se si
voglia considerare la proposta come un semplice espediente
(e non è), non sarebbe esso di quel certo ordine morale o
psicologico di cui la vita, la quale è tutta graduali passaggi
e sfumature, ci offre tanti e tanti esempi ?
11. — Data così una rapida risposta alle richieste fattemi,
eccomi alle primizie statistiche sulla imposta dei redditi agrari.
Parecchie delle osservazioni precedenti troveranno così una
base più concreta. La nuova imposta, considerata per rispetto
ai coloni, è importante dal punto di vista economico come
da quello della giustizia tributaria. Ma io qui seguiterò ad
occuparmi solo dell’imposta in quanto si riferisce ai proprie-
tari, poichè dalla considerazione degli interessi di questi lo
studio ha avuto origine.
Nel documento n. 42 del volume pubblicato dall’ on. De
Stefani come allegato al discorso 8 dicembre 1923 (al Senato
del Regno) il reddito agrario accertato definitivamente ai pro-
prietari di terre condotte in economia o a mezzadria è dato
nella cifra di L. 1.439.017.240 (quello accertato per i coloni è
di lire 642.902.735). Questo reddito agrario — si avverta bene
subito — è però alquanto inferiore a quello che esiste nella
realtà. Esso non comprende (salvo il caso dei coacervi) i red-
diti inferiori a L. 535 che per la nostra legge di ricchezza
mobile vanno esenti dal tributo (redditi di categoria B). Que-
sta circostanza non va trascurata, considerato che in Italia,
paese a proprietà frazionatissima e spesso minuscola, tali mo-
desti redditi possono, messi insieme, salire ad una bella somma.
25F