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guerra dello Stato saranno abolite in via di recipro-
cita verso quelle potenze che adotteranno eguale
trattamento a favore della marina mercantile nazionale.
II trattamento di reciproeitä dovrä risultare da leggi
locali, da convenzioni diplomatiche o da dichiarazione
fatt.a dal nemico prima dell’inizio delle ostilitä.
Art. 243. — Le navi mercantili di nazioni nemiche
che si trovassero nei porti litorali dello Stato al mo-
mento della dichiarazione di guerra saranno libere di
uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per
le speciali. circostanze, non credä di prescrivere un
limite per la partenza. A questo fine le navi sudesto
saranno alla loro partenza munito di un salvacondotto
per reearsi in patria. Cionondimeno, in via di rappre-
saglia, poträ farsi luogo all’embargo o sequestro di
tali navi quando il nemico avesse cominciato le sue
ostilitä catturando le navi nazionali che si trovassero
nei suoi porti ed operando estorisioni nelle province
dello Stato.
E’ da notare che la reciproeitä di cui si parla
nell’articolo 211 fu stabilita per la guerra dell 66
fra Italia, Austria e Prussia, con decreti rispettivi del
20 giugno, 13 maggio e 19 maggio. Qualche giern als
prima ancora che il decreto fosse pubblicato, aveva
fatto voti appunto perchfe il Governo pensasse ad
abolire precisamente i due articoli sudetti. Ma stamane
qualche giornale deve aver dato un’interpretazione un
po’ troppo larga al decreto soprariferito poiche questa
sera nna nota ufliciosa dies che non e da pensare che
il Governo italiano miri a disimpegnarsi dall’osservanza
delle norme del diritto internazionale, e soggiunge:
„Tale interprfitazione fe inesatta. Il Governo ital
iano intende invece, finchb gli sarä possibile, osservare
tali norme, e piü particolarmente la Convenzione
dell Aja, che regolano la materia. E la disapplicazione
dei detti articoli ha soltanto lo scopo di rimuovere
le difticoltä che sarebbero provenute da un regolamento
di diritto pubblico interne verso rapporti che invece
sono di diritto intern azionale."
In conclusione gli articoli 211 e 243 del Codice
per la marina mercantile obbligavano lltalia a ris-
pettare assolutamente la marina mercantile della na-
zione nemica, se questa, da parte sua, si fosse pre-
ventivamente impegnata a fare altrettanto.
Ora, dope lesperienza di questi dieci mesi di
guerra, ai quäl! ITalia ha assistito, il nostro Paese ha
avuto ragione di avere dei dubbi, c pereio ha preferito
di decretarsi ampia libertä, abolendo, come ha fatttt,
i due sudetti articoli.
Il Giornale dTtalia, commontando il decreto, dice
che, abrogati i due articoli, „le nave mercantili di
nazioni nemiche che si trovano nei nostri porti saranno
sequestrate.“
Nei porti di Genova, Livorno, Messina, ecc., si
trovano, come b noto, sin dal tempo dell inizio della
guerra, numerosi piroscafi tedeschi e austriaci. Questa
flotta mercantile rappresenta un valore che si fa ascen-
dere a molte diecine di milioni. Piroscafi italiani di
notevole entitä non si trovano nei porti austriaci, e
tanto meno in quell! tedeschi.
S.
Decreto luogotenenziale n. 814 riguardante il
trattamento da usarsi alle navi nemiche pre
sent! nelle acque territorial! del Regno alio
scoppio delle ostilitä. (Gazzetta üfficiale
del 12 giugno n. 148.)
0 m i s s i s.
Visto il E. decreto 15 maggio 1915, n. 659, che
sospende Papplicazione degii articoli 211 e 243 del
Codice per la marina mercantile nei caso di pavteci-
pazione dellTtalia all’attuale conflitto internazionale;
Vista la VI e la XI Convenzione firmata all’Aja
il 18 ottobre 1907, che ITtalia dichiara di osservare
in quanto lo consentano le leggi vigenti nei Eegno
e lo altre disposizioni emanate dal [Governo del Ee
sullo stesso argomento;
Visto il presente stato die guerra;
In virtü dei poteri straordinari conferiti al Go
verno del Ee con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglo dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di Con
certo con quell! degii affari esteri, delle colonie e delle
flnanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Tutte le navi mercantili nemiche presenti
nei porti e nelle acque territorial! del Regno e delle
colonie allo scoppio delle ostilitä, saranno poste sotto
sequestro dalle locali autoritä marittime.
Art, 2. Speciali Commission! tecniche assistito
dalle autoritä marittime procederanno alla visita delle
navi mercantili nemiche cosi sequestrate, allo scopo di
accertare quali fra esse presentino particolari di co-
struzione, strutture, sistemazioni e adattamenti interni,
tali da far giudicare, che siano destinate ad essere
eventualmente trasformate in navi da guerra.
Art. 3. Le navi riconosciute come destinate alla
trasformazione in navi da guerra, saranno catturate e
deferite alla Commissione delle prede per il giudizio
sulla loro Sorte definitiva.
Art. 4. Per le navi non riconosciute come desti
nate alla trasformazione in navi da guerra, sarä man-
tenuto il provvedimeuto di sequestro.
Esse potranno essere requisite dal Ministero della
marina, per tutta la durata della presente guerra, Se
cunde norme che saranno stabilite con altro nostro
decreto.
Art. 5. Le merci nemiche trovate a bordo di
tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1
saranno sequestrate e restituite dopo- la guerra senza
indennitä, ovvero saranno requisite con ludenuitä.
Le merci deperibili potranno essere vendute con
la osservanza di speciali norme che saranno emanate
del ministro della marina.
Art. 6. Le merci neutral! trovate a bordo di tutte
le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno
rilasciate, salvo il provvedimeuto di requisizione con
il*