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antorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali
superiore al detto limite, premessa perö sempre pei Comuni 1’applicazione: della
tassa di esercizio e riveudita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno
delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.
Salvo quanto e disposto nell’ art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle
sovrimposte proyinciali e comunali e fatta in ragione delle somme d’imposta principale
erariale risultante:
a) pei terreni, dai ruoli dell’ anno precedente a qnello al quäle si riferisoe
l’imposta;
b) pei fabbricati, dall’ applicazione della quota del 12,50 per cento agli im-
ponibili effettivi dell’ anno al qnale si riferisoe l’imposta.
In caso di sospensione o di abbnono dell’ imposta erariale sui terreni per in
fortuni straordinari, possono le Provincie e i Comuni concedere ai danneggiati lo
sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi neoessari per le spese
obbligatorie con le norme stabilite dall’ art. 57 della legge 5 settembre 1907, n. 751
(testo unico)“).
5 ) Art. 304 (in der Fassung durch das Gesetz v. 6. Juli 1912, Nr. 767):
Le deliberazioni del Consigli proyinciali e comunali, che stabiliscono la
sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente artioolo,
devono essere prese ool yoto favorevole della maggioranza del consiglieri in oarica
a ) Art. 57 des Ges. y. 5. Sept. 1907 (Nr. 751);
Nei compartimenti catastali, nei quali, secondo le norme in essi yigenti, sia
giä stato riconosoiuto in caso di infortuni straordinari il diritto alla sospensione
ed allo abbnono dell’ imposta erariale sui terreni, potranno le Provincie ed i Comuni
concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura
proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell’ abbnono dell’ imposta erariale.
Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni, i comuni e le provincie
potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.
Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo
catasto, ai termini perö e con le norme dell’ art. 38 della legge l°marzo 1886, n. 3682.
Le imposte erariali e le sovrimposte proyinciali e comunali, messe in tolle-
ranza o sospese e non comprese negli sgravi deflnitivi, saranno ripartite in sei rate
Mmestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione
degli sgravi snddetti.
Le quote della sovrimposta abbuonate o sospese a termine del presente arti-
colo, se trovansi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione
autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite,
«öl carico dei relativ! interessi, in non piu di sessanta rate bimestrali uguali e
pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall’ anno successivo a
<luello del ooneesso sgravio.
Alle provincie ed ai comuni, ai quali in conseguenza dell’ esonero o della
sospensione della sovrimposta sui terreni, di cui sopra, venissero a mancare i mezzi
neeessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa dei depositi e prestiti e,
per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dal titolo I
della presente legge.