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Eestano altresi in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge
24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 a ); 4 della legge
8 luglio 1903, n. 312 b ); 9 della legge 30 agosto 1868, n. 4613°), in quanto
Mediante il confronto dell’ imposta erariale attuale con quella risultante dalla
applioazione dell’ aliquota dell’ 8 per cento alla rendita imponibile provvisoria
determinata nel modo come sopra indicato, sarä stabilita, separatamente per ogni
circondario, la riduzione percentnale da accordarsi, a cominoiare dal 1° gennaio 1906
e fino all’ attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inseritti nei
ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva
non superiore a lire ottomila.
Nel cömputo delle lire ottomila di rendita imponibile non sarä compresa la
rendita dei fondi ooncessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge
Le somme equivalenti alla riduzione della imposta fondiaria che non si applicano
e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente
comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.
La ripartizione delle sovrimposte, proyinciali e comunali, fra terreni e fabbricati,
e fra i singoli possessori, continuerä a farsi sulla base dei rispettivi imponibili,
senza riguardo alla riduzione d’imposta accordata colla presente legge.
Eimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli art. 27, 28 e 29
della legge 1° marzo 1886, n, 3682, e 21 gennaio 1907, n. 23, che le Commissioni
censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno
in oceasione della pubblioazione del nuovo catasto, di cui all’ articolo seguente.
c ) Art. 2 des Ges. v. 9. Juli 1908, Nr. 442;
La commisurazione delle sovrimposte comunali e proyinciali autorizzate a
norma di legge nei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarä fatta ogni
anno in proporzione delle somme d’imposta principale erariale insoritta:
a) pei terreni, nei ruoli dell’ anno 1906;
b) pei fabbricati, nei ruoli dell’ anno precedente a quello al quäle si riferisce
la sovrimposta.
La ripartizione delle sovrimposte fra terreni e fabbricati sarä fatta:
a) pei terreni, in base al contingente dell’ imposta erariale in principale risul
tante dai ruoli dell’anno 1906;
b) pei fabbricati, in base al contingente della imposta in principale risultante
dall' applicazione della qnota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell’ anno
al quäle si riferisce l’imposta.
Nulla ä innovato agli art. 66 e 69 della legge per la Basilicata 31 marzo
1904, n. 140, e 3 della legge per la Calabria 14 luglio 1907, n. 538.
a ) Art. 53 des Ges. v. 1. März 1886, Nr. 3682:
Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l’accelerata
formaziooe del catasto, giusta l’artioolo 47, non saranno prese a calcolo nel deter-
minare i limiti dell’ imposta fondiaria provinciale fissati dagli art. 50 e 52.
A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del
rimborso andrä in diminuzione della sovrimposta votata nelF anno.
b ) Art. 4 des Ges. v. 8. Juli 1903, Nr. 312;
I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa
a loro carico per la costruzione delle strade indioate nei precedenti articoli 1 e 3,