Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

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Eestano  altresi  in  vigore  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  4  della  legge
24  marzo  1904,  n.  130;  53  della  legge  1°  marzo  1886,  n.  3682 a );  4  della  legge
8  luglio  1903,  n.  312 b );  9  della  legge  30  agosto  1868,  n.  4613°),  in  quanto
Mediante  il  confronto  dell’  imposta  erariale  attuale  con  quella  risultante  dalla
applioazione  dell’  aliquota  dell’  8  per  cento  alla  rendita  imponibile  provvisoria
determinata  nel  modo  come  sopra  indicato,  sarä  stabilita,  separatamente  per  ogni
circondario,  la  riduzione  percentnale  da  accordarsi,  a  cominoiare  dal  1°  gennaio  1906
e  fino  all’  attuazione  del  nuovo  catasto,  a  tutti  i  contribuenti  attuali  inseritti  nei
ruoli  dei  terreni  della  provincia,  ciascuno  per  una  rendita  imponibile  complessiva
non  superiore  a  lire  ottomila.
Nel  cömputo  delle  lire  ottomila  di  rendita  imponibile  non  sarä  compresa  la
rendita  dei  fondi  ooncessi  in  enfiteusi  giusta  le  disposizioni  della  presente  legge
Le  somme  equivalenti  alla  riduzione  della  imposta  fondiaria  che  non  si  applicano
e  non  si  devolvono  a  favore  dei  maggiori  censiti,  secondo  il  disposto  del  precedente
comma,  andranno  ad  aumentare  il  capitale  della  Cassa  provinciale  di  credito  agrario.
La  ripartizione  delle  sovrimposte,  proyinciali  e  comunali,  fra  terreni  e  fabbricati,
e  fra  i  singoli  possessori,  continuerä  a  farsi  sulla  base  dei  rispettivi  imponibili,
senza  riguardo  alla  riduzione  d’imposta  accordata  colla  presente  legge.
Eimangono  impregiudicati  i  diritti  di  reclamo,  ai  sensi  degli  art.  27,  28  e  29
della  legge  1°  marzo  1886,  n,  3682,  e  21  gennaio  1907,  n.  23,  che  le  Commissioni
censuarie  comunali  e  provinciale,  i  possessori  e  gli  altri  enti  interessati  eserciteranno
in  oceasione  della  pubblioazione  del  nuovo  catasto,  di  cui  all’  articolo  seguente.
c )  Art.  2  des  Ges.  v.  9.  Juli  1908,  Nr.  442;
La  commisurazione  delle  sovrimposte  comunali  e  proyinciali  autorizzate  a
norma  di  legge  nei  compartimenti  napoletano,  siciliano  e  sardo,  sarä  fatta  ogni
anno  in  proporzione  delle  somme  d’imposta  principale  erariale  insoritta:
a)  pei  terreni,  nei  ruoli  dell’  anno  1906;
b)  pei  fabbricati,  nei  ruoli  dell’  anno  precedente  a  quello  al  quäle  si  riferisce
la  sovrimposta.
La  ripartizione  delle  sovrimposte  fra  terreni  e  fabbricati  sarä  fatta:
a)  pei  terreni,  in  base  al  contingente  dell’  imposta  erariale  in  principale  risultante ­
  dai  ruoli  dell’anno  1906;
b)  pei  fabbricati,  in  base  al  contingente  della  imposta  in  principale  risultante
dall'  applicazione  della  qnota  del  12,50  per  cento  agli  imponibili  effettivi  dell’  anno
al  quäle  si  riferisce  l’imposta.
Nulla  ä  innovato  agli  art.  66  e  69  della  legge  per  la  Basilicata  31  marzo
1904,  n.  140,  e  3  della  legge  per  la  Calabria  14  luglio  1907,  n.  538.
a )  Art.  53  des  Ges.  v.  1.  März  1886,  Nr.  3682:
Le  spese  che  le  provincie  votassero,  a  titolo  di  anticipazione,  per  l’accelerata
formaziooe  del  catasto,  giusta  l’artioolo  47,  non  saranno  prese  a  calcolo  nel  determinare
  i  limiti  dell’  imposta  fondiaria  provinciale  fissati  dagli  art.  50  e  52.
A  misura  che  le  spese  suddette  saranno  rimborsate  dallo  Stato,  la  somma  del
rimborso  andrä  in  diminuzione  della  sovrimposta  votata  nelF  anno.
b )  Art.  4  des  Ges.  v.  8.  Juli  1903,  Nr.  312;
I  Comuni  che  non  potranno  sostenere  coi  fondi  normali  del  bilancio  la  spesa
a  loro  carico  per  la  costruzione  delle  strade  indioate  nei  precedenti  articoli  1  e  3,
            
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