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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA
industrie agrarie solo quelle che si attuano nell’ambito della azienda
rurale (1), 0, comunque, ad opera di agricoltori. In sede di rilevazione
statistica poi si escludono spesso dai censimenti industriali le unità. che
lavorano esclusivamente o prevalentemente materia prima agricola prodotta
nell’azienda dello stesso gestore dell’industria, con l’implicito intendimento
di considerarle appartenenti all’« agricoltura » (2) e non all’« industria
». Tale esclusione, che parte da un criterio anch’esso di ordine imprenditoriale,
potrebbe a sua volta originare una ulteriore definizione di
industrie agrarie. Occorre al riguardo sottolineare che l’aspetto imprenditoriale
non può essere accolto come elemento discriminatore. Sembra
infatti evidente che i problemi di struttura di un dato settore sussistano
in generale, indipendentemente dal tipo di gestione che conduce le singole
unità industriali. Basti pensare ai problemi di rinnovamento delle attrezzature,
che si pongono per l’industria enologica e per quella olearia, sia
che i relativi impianti siano gestiti da singoli agricoltori o da cooperative
agricole o da industriali singoli o da società commerciali; basti ricordare
le difficoltà che il settore caseario incontra e denuncia sia nelle grandi
imprese condotte da industriali come nelle piccole, che direttamente trasformano
il latte dei propri allevamenti. Così non possono non interessare
in eguale misura i problemi di riconversione riguardanti gli impianti per
la produzione del citrato di calcio, siano essi condotti da industriali, come
in Sicilia, o da agricoltori come in Calabria; lo stesso dicasi delle necessità
di revisione e di rammodernamento di molti impianti in cui si compie
(1) Il SgerpiERr (op. cit.) definisce industrie agrarie quelle «che si attuano
nell’interno dell’azienda agraria »; A. BertuzzI e G. DaLnmasso (Industrie agrarie, Milano
1949) definiscono tali «solo quelle che si sviluppano o che si potrebbero economicamente
sviluppare in una azienda agraria o nell'orbita economica di essa ».
L’elemento della non facile trasportabilità, sottolineato dal VaLentI1 per qualificare
la materia prima propria delle industrie agrarie, induce a pensare che, anche
se non espresso, il pensiero dell’azienda rurale, quale fattore discriminativo delle
industrie agrarie tra le altre industrie, sia stato presente all’A. Nella stessa definizione
del GrazIaner, ad un certo punto pare implicito il criterio ubicazionale e precisamente
laddove VA., richiamando il giudizio di convenienza in merito alla trasformazione dei
prodotti, fa pensare che sia l’imprenditore agricolo a darlo, in quanto è proprio a lui
che è possibile la scelta tra il vendere o il consumare il prodotto allo stato naturale
e il trasformarlo.
La definizione del BrIzI (A. Brizzi, Economia agraria, Roma 1938) è la meno
equivoca, in quanto sostituisce all’aggettivo agrarie, l’aggettivo rurali. « Industrie rurali
si dicono. propriamente tali le trasformazioni di prodotti diretti dell’azienda agraria,
compiute nell’azienda stessa». Questa definizione suggerisce l'adozione del termine
industrie rurali, per indicare quel gruppo di unità, appartenenti alle industrie agrarie,
definite come si dirà in seguito, che fanno parte integrante di un fondo.
(2) Il Censimento del 1951 ha considerato censibili fra le industrie:
a) l'industria casearia, limitatamente alle latterie sociali e turnarie e alle
unità che lavorano latte acquistato esclusivamente o in misura non inferiore al 60% della
quantità complessivamente lavorata nel 1950; b) l’industria frantoiana, limitatamente
ai frantoi cooperativì, alle unità che lavorano olive acquistate e/o olive per conto
terzi, alle unità che lavorano olive acquistate (e/o per conto terzi) in misura non
inferiore al 60 % della quantità complessivamente lavorata nel 1950; c) l'industria
enologica, limitatamente alle cantine sociali, alle unità che lavorano esclusivamente
uva acquistata (e/o per conto terzi) e alle unità che lavorano, insieme con uva acquistata
o lavorata per conto, anche uva propria, purchè abbiano una capacità complessiva in
vasi vinari di almeno 500 ettolitri.