314 INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE QUARTA
ricordare che la classificazione dei molini è stata fatta in base al R.D.L.
9 settembre 1938, n. 1890. entrato in applicazione con la campagna 1939-40.
Il decreto, all’art. 13, stabiliva per i molini due categorie: la prima comprendente
gli impianti che producevano sfarinati per farne commercio, la
seconda quelli che lavoravano esclusivamente per conto terzi; all’art. 14 ne
rendeva facoltativa una terza, comprendente i molini autorizzati a compiere
promiscuamente le due lavorazioni.
Ne potevano fare parte i molini che, all’atto dell’entrata in vigore del
decreto, comprovassero di attendere legittimamente a tale lavorazione promiscua;
di avere ricevuto assegnazioni di frumento dalla gestione degli ammassi;
di avere attrezzatura idonea ad una razionale lavorazione e rispondente
alle esigenze tecniche indispensabili per produrre, oltrechè per uso
dei consumatori diretti, anche per il commercio.
Urn’altra osservazione che occorre premettere all’esame della tab. 2 concerne
il potenziale: l’indagine del 1940 ha valutato la capacità lavorativa,
per tutte le categorie di molini, sulla base di 24 ore giornaliere; già in occasione
del calcolo dei coefficienti di utilizzazione del potenziale installato si è
avvertito come i criteri da seguire debbano essere necessariamente diversi
a seconda che si tratti di piccoli o di grandi molini, di aziende che vendono
gli sfarinati ottenuti o di aziende che si limitano ad eseguire la macinazione
per conto terzi. Mutano infatti notevolmente da caso a caso, la durata della
giornata lavorativa e quella della stagione molitoria; mutano inoltre gli elementi
da prendere in considerazione per determinare la potenzialità a seconda
che si tratti di impianti a laminatoi o di impianti a palmenti; se nel
primo caso riesce abbastanza facile stabilire una formula standard per trovare
il valore cercato, nel secondo caso la valutazione riesce il più delle
volte empirica e approssimata. In sostanza, si può dire che i rapporti risultanti
dalla tab. 2 non rispecchiano la effettiva situazione del settore, in
quanto che danno ai molini che producono sfarinati per conto dei consumatori
diretti, un peso sproporzionato a quello che essi hanno nella realtà.
Gli aspetti che pertanto vanno soprattutto esaminati sono quelli concernenti
le diversità strutturali che i dati regionali. messi a confronto tra
di loro. consentono di vedere.
Di fronte alla Campania, alla Puglia e alla Sicilia che nel 1940 avevano
il 47%, il 583% e il 55% rispettivamente del loro potenziale idoneo a produrre
sfarinati per il commercio, gli Abruzzi, la Basilicata e la Calabria ne
avevano soltanto il 16-18% e la Sardegna ne aveva il 27%.
Mentre Campania, Puglia e Sicilia raccoglievano il 20% di tutto il potenziale
molitorio italiano, le altre quattro regioni meridionali non ne mettevano
insieme, tra tutte, che l’8,2% pur partecipando, nel 1936-39, alla produzione
granaria nazionale con una quota pari al 15% ed essendo la loro
popolazione il 12% circa di quella italiana.
Si vede poi come tra il potenziale idoneo a produrre sfarinati per il commercio,
la Campania ne avesse il 74% esclusivamente adibito a tale bisogna,
mentre la Basilicata ne aveva solo il 10%.