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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA
rare solo alcuni aspetti specifici riguardanti il finanziamento d’impianto
delle industrie agrarie ed in particolare le principali agevolazioni finanziarie
e creditizie, di cui tali industrie poterono o avrebbero potuto o
possono beneficiare, e che sono:
a) sussidi in capitale;
b) finanziamenti:
1) a medio o lungo termine con o senza il contributo dello Stato
in forma di concorso nel pagamento degli interessi, oppure a
tasso di favore;
2) a medio o lungo termine a tasso di favore e con o senza la
garanzia, accordata dallo Stato all’istituto mutuante, sulle eventuali
perdite accertate;
3) a medio o lungo termine specificamente riservati all’acquisto di
macchinari e attrezzature; |
c) compartecipazioni azionarie di enti finanziari di diritto pubblico
nel capitale di impianto e di gestione.
2. - Il primo tipo di agevolazione è fondamentalmente regolato dal
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, che contiene nuove norme per la bonifica
integrale.
Ai sensi di tale provvedimento, le opere, con le quali si attua la
bonifica integrale di un determinato comprensorio, vengono distinte in due
categorie: opere di bonifica propriamente dette e cioè quelle che si compiono
1n base a un piano generale di lavori e di attività coordinate con
rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali, e opere di
miglioramento fondiario e cioè quelle che si compiono a vantaggio di uno
o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
Le opere di bonifica vengono distinte in due gruppi: quello delle opere
di competenza dello Stato e quello delle opere di competenza dei privati.
Tra le prime, in quanto potrebbero avere attinenza anche con le industrie
agrarie, ricorderemo: le opere edilizie o d’altra natura che siano di interesse
comune del comprensorio o di una parte notevole di esso. La spesa
per la esecuzione di tali opere è sostenuta dallo Stato in misura dell’87,5%
nei comprensori del Mezzogiorno. |
Sono invece opere di bonifica di competenza dei proprietari consorziati
e riguardanti fondi ricadenti nel comprensorio di bonifica, ed obbligatorie
per essi, tutte le opere giudicate necessarie ai fini della integralità tecnica
ed economica della bonifica. Per queste è stabilita la concessione di un
sussidio nella spesa, in misura percentuale che può arrivare nel Mezzogiorno,
per la maggior parte delle opere, fino a quella massima del
38 per cento (1).
(1) Sulla misura massima del sussidio è in atto una corrente di opinione che
tenderebbe ad elevarla ulteriormente, in analogia a quanto già disposto con il DLCPS
18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trzsfor-(segue
nota a pag. 59)