Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

der  Zuschläge,  auf  deren  Vorzüge  der  Einfachheit,  der  Bestimmtheit
und  dergl.  hinweisend.  In  Übereinstimmung  mit  Ellena  fordert  er
einen  ausgiebigeren  Gebrauch  der  Zuschläge  zur  Grundsteuer  in  den
ländlichen  Gemeinden,  dagegen  der  zur  Gehäudesteuer  in  den  Städten,
da  hier  die  Gebäude-,  dort  die  landwirtschaftlichen  Grundbesitzer  der
Gemeinde  nicht  nur  die  meisten  Ausgaben  verursachten,  sondern  auch
von  dem  Aufblühen  des  Gemeinwesens  und  seinen  wirtschaftlichen
Veranstaltungen  in  erster  Linie  Nutzen  hätten.  Er  bekämpft  Spezialsteuern ­
  und  auch  den  dazio  di  consumo,  den  er  nur  vorübergehend
beibehalten  wissen  will 1 ).  *
l’imposta  fosse  cosi  eccessivamente  grave  da  assorbire  tutta  la  rendita  netta  e  colpire
  talmente  U  reddito  da  indnrre  i  proprietarl  ad  abhanden  are  la  coltivazione
delle  terre.  Questo  caso  non  6  solamente  raro,  ma  impossibile  .  .  .“
Sehr  energisch  verteidigte  Magliani  das  System  der  Zuschläge  (in  dem  zweiten
in  der  Nuova  Antologia  erschienenen  Artikel,  S.  485  ff.).  Er  führte  hier  unter
anderem  aus:  „L’unitä  della  riscossione  e  uno  dei  principali  pregi  della  promiseuitä
del  cespite.  Fatta  la  separazione,  non  puö  costringersi  il  Comune  ad  amministrare
un  dazio,  sul  prodotto  del  quäle  non  ha  alcuna  parte.  Onde  la  neoessitä  di  due
amministrazioni  con  grossa  spesa  ed  evidente  pericolo  d’abusi.  .  .  .  B  veramente,
siccome  non  puö  concepirsi  un’  assoluta  cessazione  d’ogni  rapporto  tra  Stato  e
Comune,  e  una  assoluta  cessazione  d’ogni  ingerenza  governativa  nelle  amministrazioni ­
  locali  entro  i  limiti  della  tutela  del  diritto  e  degl’  interessi  generali,  cosi
non  e  possibile  di  rompere  alenni  indispensabili  legami  tra  le  finanze  dello  Stato  e
quelle  dei  Comuni.  .  .  .  Una  separazione  di  cespiti  in  modo  assoluto,  senza  temperamenti
  e  senza  eccezioni,  ripugnerebbe  eziandio  alla  ginstizia,  inquantoche,  se  da
un  lato  si  affldano  ai  comuni  vari  servizi  d’interesse  generale,  non  si  potrebbe  ioro
vietare  di  attingerne  i  mezzi,  comunque  con  rigorosi  limiti  e  con  determinati  modi,
da  quelle  fonti  medesime,  onde  lo  Stato,  se  tutti  li  concentrasse  nelle  sne  mani,
attingerli  dovrebbe;  nei  qnali  limiti  e  modi  sta  appunto  la  ragione  del  collegamento
dell’  una  e  dell’  altra  finanza,  e  l’armonia  delle  due  grandi  parti  di  uno  stesso
ordinamento  tributario.  ...  N6  ö  cosi  gründe  la  diversitä  delle  principali  forme
con  cui  si  manifesta  la  produzione,  la  distribuzione  e  la  consumazione  della  ricchezza
sociale,  da  poteme  derivare  il  subbietto  di  imposte  a  larga  base  assolutamente
diverso  per  lo  Stato  e  pei  Comuni  .  .  .“
*)  C.  Soro-Delitala,  Il  sistema  tributario  dei  Comuni  e  delle  Provincie,
Koma,  1879.  —  Es  heißt  hier;  „Ci  pare  al  sommo  gravoso  e  antieconomico  quel
sistema  che  eolpisee  in  egual  modo  i  terreni  e  gli  edifici,  mentre  e  tanto  variabile
il  rapporto  nel  valore  di  queste  due  fonti  di  ricchezza,  e  tanto  diverso  ad  un  tempo
il  processo  fiscale  per  l’accertamento  del  rispettivo  reddito.  Ai  comuni  perciö,  pur
mantenendo  la  facoltä  di  graduare  la  misnra  dei  eentesimi  addizionali,  dovrebbe
imporsi  di  dar  la  preferenza  alla  fondiaria,  sempreche  questa  rappresenti  nel  loro
territorio  un  contributo  maggiore,  e  di  prescegliere  gli  altri  sui  fabbricati,  quando
la  tassa  principale  dei  medesimi  sorpassi  l’imposta  dei  terreni;  il  che  val  dire  quanto
che  nei  comuni  rustici,  dove  la  massima  parte  delle  spese  e  rivolta  a  favorire  i
proprietari  e  gli  agricoltori,  i  tributi  devono  assidersi  sulla  rendita  dei  terreni.
            
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