Full text: Der Wirtschaftskrieg

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guerra dello Stato saranno abolite in via di recipro- 
cita verso quelle potenze che adotteranno eguale 
trattamento a favore della marina mercantile nazionale. 
II trattamento di reciproeitä dovrä risultare da leggi 
locali, da convenzioni diplomatiche o da dichiarazione 
fatt.a dal nemico prima dell’inizio delle ostilitä. 
Art. 243. — Le navi mercantili di nazioni nemiche 
che si trovassero nei porti litorali dello Stato al mo- 
mento della dichiarazione di guerra saranno libere di 
uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per 
le speciali. circostanze, non credä di prescrivere un 
limite per la partenza. A questo fine le navi sudesto 
saranno alla loro partenza munito di un salvacondotto 
per reearsi in patria. Cionondimeno, in via di rappre- 
saglia, poträ farsi luogo all’embargo o sequestro di 
tali navi quando il nemico avesse cominciato le sue 
ostilitä catturando le navi nazionali che si trovassero 
nei suoi porti ed operando estorisioni nelle province 
dello Stato. 
E’ da notare che la reciproeitä di cui si parla 
nell’articolo 211 fu stabilita per la guerra dell 66 
fra Italia, Austria e Prussia, con decreti rispettivi del 
20 giugno, 13 maggio e 19 maggio. Qualche giern als 
prima ancora che il decreto fosse pubblicato, aveva 
fatto voti appunto perchfe il Governo pensasse ad 
abolire precisamente i due articoli sudetti. Ma stamane 
qualche giornale deve aver dato un’interpretazione un 
po’ troppo larga al decreto soprariferito poiche questa 
sera nna nota ufliciosa dies che non e da pensare che 
il Governo italiano miri a disimpegnarsi dall’osservanza 
delle norme del diritto internazionale, e soggiunge: 
„Tale interprfitazione fe inesatta. Il Governo ital 
iano intende invece, finchb gli sarä possibile, osservare 
tali norme, e piü particolarmente la Convenzione 
dell Aja, che regolano la materia. E la disapplicazione 
dei detti articoli ha soltanto lo scopo di rimuovere 
le difticoltä che sarebbero provenute da un regolamento 
di diritto pubblico interne verso rapporti che invece 
sono di diritto intern azionale." 
In conclusione gli articoli 211 e 243 del Codice 
per la marina mercantile obbligavano lltalia a ris- 
pettare assolutamente la marina mercantile della na- 
zione nemica, se questa, da parte sua, si fosse pre- 
ventivamente impegnata a fare altrettanto. 
Ora, dope lesperienza di questi dieci mesi di 
guerra, ai quäl! ITalia ha assistito, il nostro Paese ha 
avuto ragione di avere dei dubbi, c pereio ha preferito 
di decretarsi ampia libertä, abolendo, come ha fatttt, 
i due sudetti articoli. 
Il Giornale dTtalia, commontando il decreto, dice 
che, abrogati i due articoli, „le nave mercantili di 
nazioni nemiche che si trovano nei nostri porti saranno 
sequestrate.“ 
Nei porti di Genova, Livorno, Messina, ecc., si 
trovano, come b noto, sin dal tempo dell inizio della 
guerra, numerosi piroscafi tedeschi e austriaci. Questa 
flotta mercantile rappresenta un valore che si fa ascen- 
dere a molte diecine di milioni. Piroscafi italiani di 
notevole entitä non si trovano nei porti austriaci, e 
tanto meno in quell! tedeschi. 
S. 
Decreto luogotenenziale n. 814 riguardante il 
trattamento da usarsi alle navi nemiche pre 
sent! nelle acque territorial! del Regno alio 
scoppio delle ostilitä. (Gazzetta üfficiale 
del 12 giugno n. 148.) 
0 m i s s i s. 
Visto il E. decreto 15 maggio 1915, n. 659, che 
sospende Papplicazione degii articoli 211 e 243 del 
Codice per la marina mercantile nei caso di pavteci- 
pazione dellTtalia all’attuale conflitto internazionale; 
Vista la VI e la XI Convenzione firmata all’Aja 
il 18 ottobre 1907, che ITtalia dichiara di osservare 
in quanto lo consentano le leggi vigenti nei Eegno 
e lo altre disposizioni emanate dal [Governo del Ee 
sullo stesso argomento; 
Visto il presente stato die guerra; 
In virtü dei poteri straordinari conferiti al Go 
verno del Ee con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
Sentito il Consiglo dei ministri; 
Sulla proposta del ministro della marina, di Con 
certo con quell! degii affari esteri, delle colonie e delle 
flnanze; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. Tutte le navi mercantili nemiche presenti 
nei porti e nelle acque territorial! del Regno e delle 
colonie allo scoppio delle ostilitä, saranno poste sotto 
sequestro dalle locali autoritä marittime. 
Art, 2. Speciali Commission! tecniche assistito 
dalle autoritä marittime procederanno alla visita delle 
navi mercantili nemiche cosi sequestrate, allo scopo di 
accertare quali fra esse presentino particolari di co- 
struzione, strutture, sistemazioni e adattamenti interni, 
tali da far giudicare, che siano destinate ad essere 
eventualmente trasformate in navi da guerra. 
Art. 3. Le navi riconosciute come destinate alla 
trasformazione in navi da guerra, saranno catturate e 
deferite alla Commissione delle prede per il giudizio 
sulla loro Sorte definitiva. 
Art. 4. Per le navi non riconosciute come desti 
nate alla trasformazione in navi da guerra, sarä man- 
tenuto il provvedimeuto di sequestro. 
Esse potranno essere requisite dal Ministero della 
marina, per tutta la durata della presente guerra, Se 
cunde norme che saranno stabilite con altro nostro 
decreto. 
Art. 5. Le merci nemiche trovate a bordo di 
tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1 
saranno sequestrate e restituite dopo- la guerra senza 
indennitä, ovvero saranno requisite con ludenuitä. 
Le merci deperibili potranno essere vendute con 
la osservanza di speciali norme che saranno emanate 
del ministro della marina. 
Art. 6. Le merci neutral! trovate a bordo di tutte 
le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno 
rilasciate, salvo il provvedimeuto di requisizione con 
il*
	        
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