fullscreen: Die Kommunalbesteuerung in Italien

der Zuschläge, auf deren Vorzüge der Einfachheit, der Bestimmtheit 
und dergl. hinweisend. In Übereinstimmung mit Ellena fordert er 
einen ausgiebigeren Gebrauch der Zuschläge zur Grundsteuer in den 
ländlichen Gemeinden, dagegen der zur Gehäudesteuer in den Städten, 
da hier die Gebäude-, dort die landwirtschaftlichen Grundbesitzer der 
Gemeinde nicht nur die meisten Ausgaben verursachten, sondern auch 
von dem Aufblühen des Gemeinwesens und seinen wirtschaftlichen 
Veranstaltungen in erster Linie Nutzen hätten. Er bekämpft Spezial 
steuern und auch den dazio di consumo, den er nur vorübergehend 
beibehalten wissen will 1 ). * 
l’imposta fosse cosi eccessivamente grave da assorbire tutta la rendita netta e col- 
pire talmente U reddito da indnrre i proprietarl ad abhanden are la coltivazione 
delle terre. Questo caso non 6 solamente raro, ma impossibile . . .“ 
Sehr energisch verteidigte Magliani das System der Zuschläge (in dem zweiten 
in der Nuova Antologia erschienenen Artikel, S. 485 ff.). Er führte hier unter 
anderem aus: „L’unitä della riscossione e uno dei principali pregi della promiseuitä 
del cespite. Fatta la separazione, non puö costringersi il Comune ad amministrare 
un dazio, sul prodotto del quäle non ha alcuna parte. Onde la neoessitä di due 
amministrazioni con grossa spesa ed evidente pericolo d’abusi. . . . B veramente, 
siccome non puö concepirsi un’ assoluta cessazione d’ogni rapporto tra Stato e 
Comune, e una assoluta cessazione d’ogni ingerenza governativa nelle ammini 
strazioni locali entro i limiti della tutela del diritto e degl’ interessi generali, cosi 
non e possibile di rompere alenni indispensabili legami tra le finanze dello Stato e 
quelle dei Comuni. . . . Una separazione di cespiti in modo assoluto, senza tempera- 
menti e senza eccezioni, ripugnerebbe eziandio alla ginstizia, inquantoche, se da 
un lato si affldano ai comuni vari servizi d’interesse generale, non si potrebbe ioro 
vietare di attingerne i mezzi, comunque con rigorosi limiti e con determinati modi, 
da quelle fonti medesime, onde lo Stato, se tutti li concentrasse nelle sne mani, 
attingerli dovrebbe; nei qnali limiti e modi sta appunto la ragione del collegamento 
dell’ una e dell’ altra finanza, e l’armonia delle due grandi parti di uno stesso 
ordinamento tributario. ... N6 ö cosi gründe la diversitä delle principali forme 
con cui si manifesta la produzione, la distribuzione e la consumazione della ricchezza 
sociale, da poteme derivare il subbietto di imposte a larga base assolutamente 
diverso per lo Stato e pei Comuni . . .“ 
*) C. Soro-Delitala, Il sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, 
Koma, 1879. — Es heißt hier; „Ci pare al sommo gravoso e antieconomico quel 
sistema che eolpisee in egual modo i terreni e gli edifici, mentre e tanto variabile 
il rapporto nel valore di queste due fonti di ricchezza, e tanto diverso ad un tempo 
il processo fiscale per l’accertamento del rispettivo reddito. Ai comuni perciö, pur 
mantenendo la facoltä di graduare la misnra dei eentesimi addizionali, dovrebbe 
imporsi di dar la preferenza alla fondiaria, sempreche questa rappresenti nel loro 
territorio un contributo maggiore, e di prescegliere gli altri sui fabbricati, quando 
la tassa principale dei medesimi sorpassi l’imposta dei terreni; il che val dire quanto 
che nei comuni rustici, dove la massima parte delle spese e rivolta a favorire i 
proprietari e gli agricoltori, i tributi devono assidersi sulla rendita dei terreni.
	        
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