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il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di
agricoltura.
Nel corso dell’ esercizio flnanziario non possono dai Comuni ne dalle Provincie
deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri
indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l’urgenza di esse, e
la disponibilitä dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere
prese e pubblicate nei modi stabüiti dall’ art. 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni
dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l’approvazione della Giunta
provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano
esecutive, ai sensi dell’ art. 260 della legge oomuuale e provinciale, quando contro
di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della
Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio
periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le
deliberazioni stesse siano da anuullare, le trasmette al Ministero degli interni,
insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Eeale, previo
parere dei Consiglio di Stato.
II provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni
dei Comuni, e il decreto Eeale per le deliberazioni delle Provincie devono essere
pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione dei Consiglio
di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall’ art. 304.
8 ) Art. 332 (in der Passung durch das Ges. v. 6. Juli 1912, Nr. 767):
Agli effetti della comraisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto
e stabilito nell’ art. 303, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge
23 dioembre 1900, n. 449, modificata da quella dei 6 aprile 1908, n. 135 a ); nella
Basilicata l’art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140 b ), e nei compartimenti
catastali napolitano, siciliano e sardo l’art. 2 della legge 9 luglio 1808, n. 442°).
a ) Ges. v. 5. April 1908, Nr. 135:
Art. 1. L’art. 3 della legge 23 dicembre 1900, n, 449, e sostituito dal seguente:
„Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte pro
vinciale e comunale, e fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione
delle somme d’imposta erariale principale inscritta sui fabbricati, nei ruoli principali
dell’ anno precedente, e sui terreni, nei ruoli principali dell’ ultimo anno in cui
rimasero in vigore gli estimi dei catasto anteriore.
„Per altro, nei Comuni nei quali l’imposta nuova erariale principale sui terreni
supera l’antica, si terra conto, agli effetti dei riparto, della imposta nuova, anziohe
della precedente.
„Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e fatto,
in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli.“
Art. 2. La presente legge avrä effetto sui ruoli dell’ anno immediatamente
successivo a quello della sua promulgazione.“
b ) Art. 66 des Ges. v. 31. März 1904, Nr. 140: ,
Per i Comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno
compiute le operazioni di misura, qualilicazione, classificazione e classamento, la
Direzione generale dei catasto farä eseguire da propri periti e con procedimenti
speditivi tariffe d’estimo provvisorie da applioarsi ai risultati dei classamento per
determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.