Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

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il  tiro  a  segno,  la  conservazione  o  la  nuova  istituzione  di  cattedre  ambulanti  di
agricoltura.
Nel  corso  dell’  esercizio  flnanziario  non  possono  dai  Comuni  ne  dalle  Provincie
deliberarsi  nuove  o  maggiori  spese  facoltative  quando  pure  rivestano  i  caratteri
indicati  nel  comma  precedente,  se  non  venga  dimostrata  l’urgenza  di  esse,  e
la  disponibilitä  dei  mezzi  per  provvedervi.  Le  relative  deliberazioni  devono  essere
prese  e  pubblicate  nei  modi  stabüiti  dall’  art.  304.  Inoltre  trattandosi  di  deliberazioni
dei  Consigli  comunali,  le  medesime  devono  riportare  l’approvazione  della  Giunta
provinciale  amministrativa.  Le  deliberazioni  dei  Consigli  provinciali  invece  diventano
esecutive,  ai  sensi  dell’  art.  260  della  legge  oomuuale  e  provinciale,  quando  contro
di  esse  non  sia  pervenuto  alla  Prefettura  reclamo  di  qualche  contribuente  della
Provincia  nel  termine  di  venti  giorni  da  quello  della  loro  inserzione  nel  foglio
periodico.  Qualora  siano  presentati  reclami,  ed  il  prefetto  non  riconosca  che  le
deliberazioni  stesse  siano  da  anuullare,  le  trasmette  al  Ministero  degli  interni,
insieme  coi  reclami,  per  il  provvedimento  da  adottarsi  con  decreto  Eeale,  previo
parere  dei  Consiglio  di  Stato.
II  provvedimento  della  Giunta  provinciale  amministrativa  per  le  deliberazioni
dei  Comuni,  e  il  decreto  Eeale  per  le  deliberazioni  delle  Provincie  devono  essere
pubblicati  e  possono  essere  impugnati  con  ricorso  innanzi  la  V  sezione  dei  Consiglio
di  Stato,  ai  sensi  e  nei  modi  previsti  dall’  art.  304.
8 )  Art.  332  (in  der  Passung  durch  das  Ges.  v.  6.  Juli  1912,  Nr.  767):
Agli  effetti  della  comraisurazione  e  ripartizione  delle  sovrimposte  salvo  quanto
e  stabilito  nell’  art.  303,  restano  in  vigore  nelle  Provincie  a  catasto  nuovo  la  legge
23  dioembre  1900,  n.  449,  modificata  da  quella  dei  6  aprile  1908,  n.  135  a );  nella
Basilicata  l’art.  66  della  legge  31  marzo  1904,  n.  140 b ),  e  nei  compartimenti
catastali  napolitano,  siciliano  e  sardo  l’art.  2  della  legge  9  luglio  1808,  n.  442°).
a )  Ges.  v.  5.  April  1908,  Nr.  135:
Art.  1.  L’art.  3  della  legge  23  dicembre  1900,  n,  449,  e  sostituito  dal  seguente:
„Il  riparto  della  somma  complessiva  di  ciascuna  delle  due  sovrimposte  provinciale ­
  e  comunale,  e  fatto  in  ogni  anno  fra  terreni  e  fabbricati  in  proporzione
delle  somme  d’imposta  erariale  principale  inscritta  sui  fabbricati,  nei  ruoli  principali
dell’  anno  precedente,  e  sui  terreni,  nei  ruoli  principali  dell’  ultimo  anno  in  cui
rimasero  in  vigore  gli  estimi  dei  catasto  anteriore.
„Per  altro,  nei  Comuni  nei  quali  l’imposta  nuova  erariale  principale  sui  terreni
supera  l’antica,  si  terra  conto,  agli  effetti  dei  riparto,  della  imposta  nuova,  anziohe
della  precedente.
„Il  riparto  di  ognuno  di  questi  due  contingenti  fra  i  singoli  possessori  e  fatto,
in  ogni  anno,  in  base  ai  rispettivi  imponibili  iscritti  nei  ruoli.“
Art.  2.  La  presente  legge  avrä  effetto  sui  ruoli  dell’  anno  immediatamente
successivo  a  quello  della  sua  promulgazione.“
b )  Art.  66  des  Ges.  v.  31.  März  1904,  Nr.  140:  ,
Per  i  Comuni  della  provincia  di  Basilicata,  nei  quali  al  1°  gennaio  1905  saranno
compiute  le  operazioni  di  misura,  qualilicazione,  classificazione  e  classamento,  la
Direzione  generale  dei  catasto  farä  eseguire  da  propri  periti  e  con  procedimenti
speditivi  tariffe  d’estimo  provvisorie  da  applioarsi  ai  risultati  dei  classamento  per
determinare  una  nuova  rendita  imponibile  complessiva  dei  Comuni  suddetti.
            
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