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stabiliscono la faooltä di valersi di speeiali sovrimposte, da non calcolarsi agli
effetti dell’ eccedenza; nonchb gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 261 a )
e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.
Nulla e innovato all’ art. 39 della legge 19 luglio 1907, n. 502 e ), e all’ art. 29
della legge 29 marzo 1903, n. 103.
Sono abrogati i tre Ultimi alinea dell’ art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383 f );
il 2° comma dell’ art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255 s), e l’art. 1 della legge
9 luglio 1908, n. 442 h), i a quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.
avranno faooltä di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell’ art. 2,
lettere a), b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
Potranno anche essere applicate le prestazioni d’opera alle strade di cni nel-
l’art. 3, qualora le deliberazioni del Consiglio comunale, che ne dimostri la neoessitä,
sia approvata dalla Ginnta provinciale amministrativa.
c ) Art. 9 des Ges. v. 30, August 1868, Nr. 4613;
Lo Stato accorderä un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il
fondo speciale, di cui all’ articolo 2 della presente legge, applicando il maximum
dei mezzi (a, b, c) ivi indicati.
Codesto sussidio sarä concesso nell’ordine seguente:
1. A quei Comuni che hanno una minore quantitä di strade;
2. A quei Comuni la cni condizione economica sia la piü grave;
3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.
Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza
sarä gradatamente accordata a quelli, nei quali si verifichino o tutte, o la maggior
parte delle condizioni sopra enunciate.
Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, ne per la
costruzione di quelle non contemplate nell’ art. 1.
Il riparto dei sussidi e fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei
Consigli proyinoiali ed il parere del Consiglio di Stato.
Il sussidio, di cui nei primo capoverso del presente articolo, non sarä inferiore
ad annui tre milioni di Jire, e non poträ mai eccedere il quarto della somma effet-
tivamente spesa dal Comune nell’ opera sussidiata.
d ) Ges. v. 18. Juni 1905, Nr. 251:
Art. 1. Nei compartimenti catastali nei quali, secondo le norme in essi vigenti,
sia giä stato riconosciuto in caso d’infortuni straordinari il diritto alla sospensione
ed all’ abbuono dell’ imposta erariale sui terreui, potranno le Provincie ed i Comuni
coneedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettiye sovrimposte nella stessa misura
proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell’ abbuono dell’ imposta erariale.
Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni i Comuni e le Provincie
potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.
Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle Provincie ove vige il nuovo
catasto a termini perö e con le norme dell’ art. 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.
Art. 2. Le imposte erariali e le sovrimposte proviuciali e comnnali messe in
tolleranza o sospese e non comprese negli sgravii deflnitivi, saranno ripartite in sei
rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liqui
dazione degli sgravi suddetti.-