Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

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stabiliscono  la  faooltä  di  valersi  di  speeiali  sovrimposte,  da  non  calcolarsi  agli
effetti  dell’  eccedenza;  nonchb  gli  articoli  1  e  2  della  legge  18  giugno  1905,  n.  261 a )
e  38  della  legge  1°  marzo  1886,  n.  3682.
Nulla  e  innovato  all’  art.  39  della  legge  19  luglio  1907,  n.  502 e ),  e  all’  art.  29
della  legge  29  marzo  1903,  n.  103.
Sono  abrogati  i  tre  Ultimi  alinea  dell’  art.  1  della  legge  15  luglio  1906,  n.  383 f );
il  2°  comma  dell’  art.  82  della  legge  25  giugno  1906,  n.  255  s),  e  l’art.  1  della  legge
9  luglio  1908,  n.  442  h),  i a  quanto  stabiliscono  limiti  insormontabili  alla  sovrimposta.

avranno  faooltä  di  adoperare,  in  tutto  od  in  parte,  i  mezzi  previsti  nell’  art.  2,
lettere  a),  b),  della  legge  30  agosto  1868,  n.  4613.
Potranno  anche  essere  applicate  le  prestazioni  d’opera  alle  strade  di  cni  nell’art.
  3,  qualora  le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale,  che  ne  dimostri  la  neoessitä,
sia  approvata  dalla  Ginnta  provinciale  amministrativa.
c )  Art.  9  des  Ges.  v.  30,  August  1868,  Nr.  4613;
Lo  Stato  accorderä  un  sussidio  a  quei  Comuni  i  quali  avranno  costituito  il
fondo  speciale,  di  cui  all’  articolo  2  della  presente  legge,  applicando  il  maximum
dei  mezzi  (a,  b,  c)  ivi  indicati.
Codesto  sussidio  sarä  concesso  nell’ordine  seguente:
1.  A  quei  Comuni  che  hanno  una  minore  quantitä  di  strade;
2.  A  quei  Comuni  la  cni  condizione  economica  sia  la  piü  grave;
3.  A  quei  Comuni  che  costruiscano  una  strada  affatto  nuova.
Fra  le  categorie  dei  Comuni  specificate  nei  suddetti  tre  numeri,  la  preferenza
sarä  gradatamente  accordata  a  quelli,  nei  quali  si  verifichino  o  tutte,  o  la  maggior
parte  delle  condizioni  sopra  enunciate.
Non  si  danno  sussidi  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade,  ne  per  la
costruzione  di  quelle  non  contemplate  nell’  art.  1.
Il  riparto  dei  sussidi  e  fatto  annualmente  per  Decreto  Reale,  sentiti  i  voti  dei
Consigli  proyinoiali  ed  il  parere  del  Consiglio  di  Stato.
Il  sussidio,  di  cui  nei  primo  capoverso  del  presente  articolo,  non  sarä  inferiore
ad  annui  tre  milioni  di  Jire,  e  non  poträ  mai  eccedere  il  quarto  della  somma  effettivamente
  spesa  dal  Comune  nell’  opera  sussidiata.
d )  Ges.  v.  18.  Juni  1905,  Nr.  251:
Art.  1.  Nei  compartimenti  catastali  nei  quali,  secondo  le  norme  in  essi  vigenti,
sia  giä  stato  riconosciuto  in  caso  d’infortuni  straordinari  il  diritto  alla  sospensione
ed  all’  abbuono  dell’  imposta  erariale  sui  terreui,  potranno  le  Provincie  ed  i  Comuni
coneedere  ai  danneggiati  lo  sgravio  delle  rispettiye  sovrimposte  nella  stessa  misura
proporzionale  stabilita  nella  verifica  agli  effetti  dell’  abbuono  dell’  imposta  erariale.
Durante  le  pratiche  per  la  liquidazione  degli  abbuoni  i  Comuni  e  le  Provincie
potranno  acconsentire  alla  sospensione  della  riscossione  delle  rispettive  sovrimposte.
Le  stesse  disposizioni  si  estendono  anche  a  quelle  Provincie  ove  vige  il  nuovo
catasto  a  termini  perö  e  con  le  norme  dell’  art.  38  della  legge  1°  marzo  1886,  n.  3682.
Art.  2.  Le  imposte  erariali  e  le  sovrimposte  proviuciali  e  comnnali  messe  in
tolleranza  o  sospese  e  non  comprese  negli  sgravii  deflnitivi,  saranno  ripartite  in  sei
rate  bimestrali  uguali  e  pagate  con  quelle  che  andranno  a  scadere  dopo  la  liquidazione ­
  degli  sgravi  suddetti.-
            
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