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die letzte Zahlungsfrist am 30. Juni 1915 abläuft bis
zu den Zahlungen, welche am Ende des der Veröffent
lichung des Friedens folgenden Vierteljahres vorge
nommen werden, eingestellt.
Es werden die Zeugnisse über die Verlängerung,
welche nach Ablauf der gesetzlichen Frist von Personen
verlangt werden, welche den Nachweis erbringen, daß
sie sich in der von den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen
Lage befinden, ausgestellt werden, wenn, die genannte
Frist im Augenblicke der Kriegserklärung noch nicht ab
gelaufen war.
Art. 5. Es werden bis nach der Kundmachung
des Friedens die Ausstelluirg von Zeugnissen über
Patente, die Registrierung von Modellen oder Fabriks
zeichnungen, die Umschreibung von Marken oder Fa
brikszeichen und die Registrierung der Übertragung von
Patenten und Marken zugunsten von Bürgern, ein
gestellt werden, welche jenen Staaten angehören, welche
sich mit Italien im Kriegszustände befinden.
Art. 6. Das vorliegende Dekret tritt mit seinem
Datum in Kraft.
Rom. 20- Juni 1915.
(II Sole vom 8. Juli 1914.)
5. Geerechtliche Maßnahmen.
a) Anwendung der Londoner Deklaration.
Decreto luogotenenziale n. 840 relativo ai prin-
cipi di diritto marittimo in tempo di guerra
adottati dallMtalia nel presente conflitto inter-
nazionale («Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno
1915, n. 150).
Visto il Codice per la marina mercantile del
Kegno d’Italia (Parte I, titolo IV);
Vista la dichiarazione relatiya al diritto della
guerra marittima firmata a Londra il 26 febbraio 1909,
che non d stata ancora ratificata dal Kegno d’Italia;
Visto il presente stato di guerra;
In virtü del poteri straordinari conferiti al Go-
verno del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di Con
certo con quello degli affari esteri, delle colonie, e
della grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e deeretiamo:
Art. 1. Durante l’attuale stato di guerra saranno
adottate e messe in vigore dal Governo del Ke le
disposizioni della dichiarazione firmata a Londra il 26
febbraio 1909, ad eccezione degli articoli 22, 24 e 28,
e salvo le modificazioni contenute negli articoli se-
guenti.
|L Una nave neutrale, che secondo le carte di bordo
abbia una destinazione neutrale, e, che nonostante la
destinazione dichiarata dalle carte di bordo, diriga ad
un porto nemico, sarä soggetta a cattura e confisca, se
sarä incontrata prima della fine del viaggio di ri-
torno.
Art. 3. La destinazione iudicata nell'art. 33 della
dichiarazione di Londra sarä presunta come reale (oltre
le presunzioni previste nell’art. 34) se le merci sono
consegnate ad un agente di uno Stato nemico, ovvero
per conto di un agente di Stato nemico.
Art. 4. Nonostante le disposizioni dell’art. 35
della dichiarazione di Londra, il contrabbando condi-
zionale sarä soggetto a cattura a bordo di una nave
diretta a un porto neutrale, se i recapiti di bordo non
mostrano chi b il consegnatario delle merci, ovvero se
essi mostrano che il consegnatario delle merci risiede
in territorio appartenente al nemico o da lni occu-
pato.
Art. 5. Nei casi indicati dal precedente art. 4
resta a carico dei proprietari della merce di provare
che la destinazione di questa era innocente.
Art. 6. Quando risulti al Governo del Ke che un
Governo nemico rifornisce le sue forze armate per
mezzo o attraverso un paese neutrale, i ministri degli
affari esteri e della marina potranno disporre, con loro
provvedimento preso di concerto, che non sia appli-
cato l’art. 35 della dichiarazione di Londra rispetto
alle navi direkte ad un porto di tale paese.
Tale disposizione sarä pubblicata nella Gaz
zetta Ufficiale e avrä vigore finchb non sarä
abrogata con altro analoge provvedimento.
Per tutto il tempo in cui tale disposizione avrä
vigore, una nave che trasporti contrabbando di guerra,
condizionale ad un porto di quel paese sarä succet-
tibile di cattura.
Dato a Roma, addi 3 giugno 1915.
b) Behandlung feindlicher Handelsschiffe.
/ ‘ .
La posizione dei piroscafi austriad e tedeschi
/che si trovano nei porti italiani.
/ Roma, 23 maggio.
Il Regio Decreto pubblicato dalla Gazetta Ufficiale
con cui si stabilisce che viene sospesa l’applicazione
degli articoli 211 e 243 del Codice della Marina Mer
cantile b cosi formulato:
Visto il Codice per la Marina mercantile del Regno
d’Italia; visto che le Potenze belligeranti nell’attuale
conflitto internazionale esercitano il diritto di preda ed
hanno ritenuto nei propri porti le navi mercantili
nemiche che vi si trovavano all’ inizio delle ostilitä
sentito il Consiglio dei ministri e sulla proposta del
ministo della Marina di concerto con quello di Grazia
e Giustizia e Culti, si decreta:
Articolo unico. — Nel caso di partecipazione doll’
Italia all’attuale conflitto internazionale non saranno
applicati gl! articoli 211 e 245 del Codice per la ma
rina mercantile.
Ora, per comprendere bene l’importanza di queste
decreto, converrä riferire il testo dei due articoli di
cui sopra, che b il seguente :
Art. 211. — La cattura e la preda di navi mer
cantili di nazioni nemiche per parke delle navi da