Full text: Der Wirtschaftskrieg

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die letzte Zahlungsfrist am 30. Juni 1915 abläuft bis 
zu den Zahlungen, welche am Ende des der Veröffent 
lichung des Friedens folgenden Vierteljahres vorge 
nommen werden, eingestellt. 
Es werden die Zeugnisse über die Verlängerung, 
welche nach Ablauf der gesetzlichen Frist von Personen 
verlangt werden, welche den Nachweis erbringen, daß 
sie sich in der von den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen 
Lage befinden, ausgestellt werden, wenn, die genannte 
Frist im Augenblicke der Kriegserklärung noch nicht ab 
gelaufen war. 
Art. 5. Es werden bis nach der Kundmachung 
des Friedens die Ausstelluirg von Zeugnissen über 
Patente, die Registrierung von Modellen oder Fabriks 
zeichnungen, die Umschreibung von Marken oder Fa 
brikszeichen und die Registrierung der Übertragung von 
Patenten und Marken zugunsten von Bürgern, ein 
gestellt werden, welche jenen Staaten angehören, welche 
sich mit Italien im Kriegszustände befinden. 
Art. 6. Das vorliegende Dekret tritt mit seinem 
Datum in Kraft. 
Rom. 20- Juni 1915. 
(II Sole vom 8. Juli 1914.) 
5. Geerechtliche Maßnahmen. 
a) Anwendung der Londoner Deklaration. 
Decreto luogotenenziale n. 840 relativo ai prin- 
cipi di diritto marittimo in tempo di guerra 
adottati dallMtalia nel presente conflitto inter- 
nazionale («Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno 
1915, n. 150). 
Visto il Codice per la marina mercantile del 
Kegno d’Italia (Parte I, titolo IV); 
Vista la dichiarazione relatiya al diritto della 
guerra marittima firmata a Londra il 26 febbraio 1909, 
che non d stata ancora ratificata dal Kegno d’Italia; 
Visto il presente stato di guerra; 
In virtü del poteri straordinari conferiti al Go- 
verno del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ; 
Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del ministro della marina, di Con 
certo con quello degli affari esteri, delle colonie, e 
della grazia e giustizia e dei culti; 
Abbiamo decretato e deeretiamo: 
Art. 1. Durante l’attuale stato di guerra saranno 
adottate e messe in vigore dal Governo del Ke le 
disposizioni della dichiarazione firmata a Londra il 26 
febbraio 1909, ad eccezione degli articoli 22, 24 e 28, 
e salvo le modificazioni contenute negli articoli se- 
guenti. 
|L Una nave neutrale, che secondo le carte di bordo 
abbia una destinazione neutrale, e, che nonostante la 
destinazione dichiarata dalle carte di bordo, diriga ad 
un porto nemico, sarä soggetta a cattura e confisca, se 
sarä incontrata prima della fine del viaggio di ri- 
torno. 
Art. 3. La destinazione iudicata nell'art. 33 della 
dichiarazione di Londra sarä presunta come reale (oltre 
le presunzioni previste nell’art. 34) se le merci sono 
consegnate ad un agente di uno Stato nemico, ovvero 
per conto di un agente di Stato nemico. 
Art. 4. Nonostante le disposizioni dell’art. 35 
della dichiarazione di Londra, il contrabbando condi- 
zionale sarä soggetto a cattura a bordo di una nave 
diretta a un porto neutrale, se i recapiti di bordo non 
mostrano chi b il consegnatario delle merci, ovvero se 
essi mostrano che il consegnatario delle merci risiede 
in territorio appartenente al nemico o da lni occu- 
pato. 
Art. 5. Nei casi indicati dal precedente art. 4 
resta a carico dei proprietari della merce di provare 
che la destinazione di questa era innocente. 
Art. 6. Quando risulti al Governo del Ke che un 
Governo nemico rifornisce le sue forze armate per 
mezzo o attraverso un paese neutrale, i ministri degli 
affari esteri e della marina potranno disporre, con loro 
provvedimento preso di concerto, che non sia appli- 
cato l’art. 35 della dichiarazione di Londra rispetto 
alle navi direkte ad un porto di tale paese. 
Tale disposizione sarä pubblicata nella Gaz 
zetta Ufficiale e avrä vigore finchb non sarä 
abrogata con altro analoge provvedimento. 
Per tutto il tempo in cui tale disposizione avrä 
vigore, una nave che trasporti contrabbando di guerra, 
condizionale ad un porto di quel paese sarä succet- 
tibile di cattura. 
Dato a Roma, addi 3 giugno 1915. 
b) Behandlung feindlicher Handelsschiffe. 
/ ‘ . 
La posizione dei piroscafi austriad e tedeschi 
/che si trovano nei porti italiani. 
/ Roma, 23 maggio. 
Il Regio Decreto pubblicato dalla Gazetta Ufficiale 
con cui si stabilisce che viene sospesa l’applicazione 
degli articoli 211 e 243 del Codice della Marina Mer 
cantile b cosi formulato: 
Visto il Codice per la Marina mercantile del Regno 
d’Italia; visto che le Potenze belligeranti nell’attuale 
conflitto internazionale esercitano il diritto di preda ed 
hanno ritenuto nei propri porti le navi mercantili 
nemiche che vi si trovavano all’ inizio delle ostilitä 
sentito il Consiglio dei ministri e sulla proposta del 
ministo della Marina di concerto con quello di Grazia 
e Giustizia e Culti, si decreta: 
Articolo unico. — Nel caso di partecipazione doll’ 
Italia all’attuale conflitto internazionale non saranno 
applicati gl! articoli 211 e 245 del Codice per la ma 
rina mercantile. 
Ora, per comprendere bene l’importanza di queste 
decreto, converrä riferire il testo dei due articoli di 
cui sopra, che b il seguente : 
Art. 211. — La cattura e la preda di navi mer 
cantili di nazioni nemiche per parke delle navi da
	        
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