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al momento della votazione, quäle maggioranza dovrä inoltre non essere mai
inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia.
Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all’ albo pretorio per lo
spazio di otto giorni, durante il quäl termine il bilancio deve essere depositato in,
segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre
essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.
L’autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra
indicato e data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le
Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell’ interne, previo parere
del Consiglio di Stato.
Ogni contribuente puö reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali
e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza il limite di cui
all’ art. 303, all’ autoritä che deve impartire l’antorizzazione.
Il reclamo deve essere proposto nei quindioi giorni successivi all’ ultimo della
pubblicazione nell’ albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell’ inser-
zione nel foglio periodico per quelle provinciali.
L’autoritä competente ad autorizzare l’eocedenza della sovrimposta esamina
la regolaritä degli stanziamenti dell’intero bilancio e se le spese obbligatorie siena
iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi
Consigli, puö apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per
assicurarne il pareggio e per garantire l’andamento dei servizi obbligatorii.
I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed ü decreto Reale
sono, a eura dell' amministrazione interessata, pubblicati per copia all’ albo pretorio
per otto giorni, il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta
deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della
Provincia.
Qualunque contribuente, ancorche non abbia preventivaraente reclamato contro
la deliberazione del Comune o della Provincia, puö produrre ricorso alla V sezione
del Consiglio di Stato contro ü provvedimento della Giunta provinciale amministrativa
od il decreto Reale.
Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento iunanzi alla Y sezione del
Consiglio di Stato sone ridotti alla metä.
II termine per ricorrere decorre rispettivamente dall’ ultimo giorno della
pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell’ albo
pretorio del Comune; e dalla data della inserzione nel decreto Reale nel foglio
periodico degli annunzi legali della Provincia.
La sezione pronuneia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti pre-
sentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.
e ) Art. 305:
Tutte le Provincie e tutti i Comuni banne facoltä di estendere la sovrimposta
agli aumenti, comunque avvenuti, dell’imposta erariale sui terreni e fabbricati,
B abrogato l’articolo 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308.
’) Art. 307 (in der Fassung durch das Ges. v. 6. Juli 1912, Nr. 767):
Le Provincie e i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono
essere autorizzati a mantenere od isorivere nei loro bilanci spese facoltative con lo^
stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese
risultino di evidente necessitä per l’igiene, l’istruzione, la beneficenza, l’agricoltura.