fullscreen: Die Kommunalbesteuerung in Italien

127 
Ein genauerer Überblick über die wichtigsten Reformvorschläge 
sei im folgenden gegeben. 
I. Das erste Daziogesetz von 1864 sanktionierte das Prinzip der 
Gemeindezuschläge zu den staatlichen Dazi, indem es die Erhebung 
von Zuschlägen auf Wein und Fleisch gestattete, die Interessen des 
Staates und der Gemeinden so in gewisser Weise miteinander ver 
knüpfend. Schon i. J. 1876 forderte der Finanzminister Minghetti 
in einem im Parlamente eingebrachten Gesetzentwurf, indem er das 
System der Zuschläge bekämpfte, die Verselbständigung der Gemeinde- 
Dazi gegenüber den staatlichen. Zugunsten des Staates war eine auf 
breiter Grundlage beruhende Getränkesteuer (auf Wein, Alkohol, Bier) 
vorgesehen, deren Rückgrat natürlich die Besteuerung des Weines — 
im wesentlichen nach dem französischen Muster — bildete, während 
der Gemeindebesteuerung alle anderen Verbrauchsgegenstände Vor 
behalten waren*). Die Dazi auf Fleisch, Öl, Butter, Zucker, kurz 
*) In dem Berichte zu dem Entwurf heißt es: „II dazio di consnmo sul vino 
e sull’ alcool e riscosso oggidi nella seguente maniera: nei comuni chiusi al pas- 
saggio della cinta daziaria; nei comuni aperti alla minuta vendita. Ne consegue 
che in questi Ultimi comuni tutto il vino non venduto al minuto sfugge a qualsiasi 
imposta. Ed i questa la quantitä piü considerevoie, imperocche dei 30 milioni di 
ettolitri di vino che si producono annualmente in Italia, soli 6 milioni e mezzo 
circa sono consumati nei comuni chiusi pagando al fisco un contributo di poco 
inferiore a 31 milioni, cioe meno che lire 5 per ettolitro e per abitante; mezzo 
milione di ettolitri si esporta o si trasforma industrialmente; restano per il consumo 
dei comuni aperti 23 milioni di ettolitri, dei quali tre soli vengono colpiti dal tenue 
dazio di minuta vendita che produce al Tesoro 10 milioni circa, cioe lire 0,50 per 
abitante; gli altri 20 milioni sono consumati in assoluta esenzione ... 
„Uno dei miei predecessori, Ton. Scialoja, ispirandosi all’ esempio di parecchi 
comuni delle Marche, aveva divisato di colpire il vino nell’ istante della produzione, 
donde il progetto di legge sull’ imbottato. Questa proposta a primo aspetto ha il 
carattere della semplicitä; tassando il vino nei momento della produzione, non fa 
piü d’uöpo seguirlo con fastidiose inquisizioni nei suoi passaggi successivi . . . 
L’esperienza della Erancia, dove la tassa di produzione ha preceduto il slstema 
attuale, ci addimostra le fiere opposizioni che essa ha destato fra le popolazioni 
vignaiuole, talche fu accolta con gioia la legge dei 1808 che trasformö la tassa di 
produzione in tassa sul movimento e sulla vendita. I proprietär! mal sopportavano 
che l’occhio delle finanze scrutasse nei segreti delle loro cantine; si doveva, parti- 
colarmente nei giorni della vendemmia, tenere in piedi un esercito di gabellieri e 
i proprietari dovevano essi anticipare tutta l’imposta nei dubbio di poter veudere 
il loro vino. La quäle ultima difficoltä d’indole interamente economica sarä sempre 
la maggiore che si possa accampare oontro l’imbottato. Tassando il vino nei solo 
momento della produzione, si aocumula una tassa forte sopra il proprietario, incerto, 
per il tempo e per la misura, di poterla riverberare sopra i consumatori. Quando 
invece la tassa si spezzi fra i momenti diversi dei consumo, essa si paga all’ atto
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.