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Ein genauerer Überblick über die wichtigsten Reformvorschläge
sei im folgenden gegeben.
I. Das erste Daziogesetz von 1864 sanktionierte das Prinzip der
Gemeindezuschläge zu den staatlichen Dazi, indem es die Erhebung
von Zuschlägen auf Wein und Fleisch gestattete, die Interessen des
Staates und der Gemeinden so in gewisser Weise miteinander ver
knüpfend. Schon i. J. 1876 forderte der Finanzminister Minghetti
in einem im Parlamente eingebrachten Gesetzentwurf, indem er das
System der Zuschläge bekämpfte, die Verselbständigung der Gemeinde-
Dazi gegenüber den staatlichen. Zugunsten des Staates war eine auf
breiter Grundlage beruhende Getränkesteuer (auf Wein, Alkohol, Bier)
vorgesehen, deren Rückgrat natürlich die Besteuerung des Weines —
im wesentlichen nach dem französischen Muster — bildete, während
der Gemeindebesteuerung alle anderen Verbrauchsgegenstände Vor
behalten waren*). Die Dazi auf Fleisch, Öl, Butter, Zucker, kurz
*) In dem Berichte zu dem Entwurf heißt es: „II dazio di consnmo sul vino
e sull’ alcool e riscosso oggidi nella seguente maniera: nei comuni chiusi al pas-
saggio della cinta daziaria; nei comuni aperti alla minuta vendita. Ne consegue
che in questi Ultimi comuni tutto il vino non venduto al minuto sfugge a qualsiasi
imposta. Ed i questa la quantitä piü considerevoie, imperocche dei 30 milioni di
ettolitri di vino che si producono annualmente in Italia, soli 6 milioni e mezzo
circa sono consumati nei comuni chiusi pagando al fisco un contributo di poco
inferiore a 31 milioni, cioe meno che lire 5 per ettolitro e per abitante; mezzo
milione di ettolitri si esporta o si trasforma industrialmente; restano per il consumo
dei comuni aperti 23 milioni di ettolitri, dei quali tre soli vengono colpiti dal tenue
dazio di minuta vendita che produce al Tesoro 10 milioni circa, cioe lire 0,50 per
abitante; gli altri 20 milioni sono consumati in assoluta esenzione ...
„Uno dei miei predecessori, Ton. Scialoja, ispirandosi all’ esempio di parecchi
comuni delle Marche, aveva divisato di colpire il vino nell’ istante della produzione,
donde il progetto di legge sull’ imbottato. Questa proposta a primo aspetto ha il
carattere della semplicitä; tassando il vino nei momento della produzione, non fa
piü d’uöpo seguirlo con fastidiose inquisizioni nei suoi passaggi successivi . . .
L’esperienza della Erancia, dove la tassa di produzione ha preceduto il slstema
attuale, ci addimostra le fiere opposizioni che essa ha destato fra le popolazioni
vignaiuole, talche fu accolta con gioia la legge dei 1808 che trasformö la tassa di
produzione in tassa sul movimento e sulla vendita. I proprietär! mal sopportavano
che l’occhio delle finanze scrutasse nei segreti delle loro cantine; si doveva, parti-
colarmente nei giorni della vendemmia, tenere in piedi un esercito di gabellieri e
i proprietari dovevano essi anticipare tutta l’imposta nei dubbio di poter veudere
il loro vino. La quäle ultima difficoltä d’indole interamente economica sarä sempre
la maggiore che si possa accampare oontro l’imbottato. Tassando il vino nei solo
momento della produzione, si aocumula una tassa forte sopra il proprietario, incerto,
per il tempo e per la misura, di poterla riverberare sopra i consumatori. Quando
invece la tassa si spezzi fra i momenti diversi dei consumo, essa si paga all’ atto