Full text : Industrie agrarie nel Mezzogiorno

IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 65

Solo nel caso degli impianti di uso collettivo, le Norme regolamentari
stabiliscono, all’art. 23, che i finanziamenti non possono superare il 75%
della somma risultante dal costo degli impianti e dal valore di stima
rauzionale del terreno, su cui sorge la costruzione o che è a questa particolarmente
 annesso.
I finanziamenti sono riservati:

a) a privati, enti ed associazioni che posseggano o conducano terreni
 in forza di un titolo, il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle
opere, l’assunzione dell’onere del mutuo e la prestazione delle garanzie
richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedano
 all’esecuzione di opere nell’interesse dei consorziati (art. 4 del
R. D.L. 5 luglio 1928, n. 1760);
b) ai consorzi volontari dei produttori legalmente riconosciuti e
costituiti ai sensi della L. 18 giugno 1931, n. 987 (art. 30 della legge citata
e art. 10 della L. 5 gennaio 1939, n. 411);
c) ai consorzi agrari provinciali; agli enti di colonizzazione e alle
cooperative agricole (art. unico della L. 12 febbraio 1942, n. 190).

Come si vede, la legge sul credito agrario, anche se con campo di
più limitata applicazione rispetto a quello consentito dalla legge di bonifica,
 si rivolge ad una cerchia di operatori notevolmente più vasta di
quella precisata dalla legge n. 165 del 1949.
Tuttavia, la natura stessa del credito agrario, cui si connettono per
legge determinate forme di garanzia a base terriera, ha di fatto limitato
fin da un primo tempo il campo degli operatori e, successivamente, per la
influenza dei criteri informativi della prassi applicativa della legge di
bonifica, anche il campo delle opere finanziabili. In base alle norme
fondamentali regolanti il credito agrario di miglioramento potevano infatti
essere finanziate anche:

a) la costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati alla
conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli (art. 3, lettera e);
b) la costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso
collettivo di conservazione e distribuzione di prodotti agrari (art. 3, n. 3).

Ma per la restrittiva applicazione dell’art. 43 della legge di bonifica,
come non sono stati ammessi alla concessione del sussidio in conto capitale
 gl’impianti di trasformazione dei prodotti, altrettanto queste opere
sono state escluse dal beneficio del concorso statale negli interessi e,
praticamente, dalla possibilità di adire il credito di miglioramento.
Bisogna comunque tener presente che, come poco fa si è accennato,
dati la natura stessa del credito in questione ed il meccanismo e il tipo
delle garanzie richieste, gli impianti richiamati in a) avrebbero potuto
essere finanziati solo a patto che lavoràssero soltanto prodotti aziendali
così come gli impianti richiamati in b) sono stati finanziati solo se appartenenti
 ad enti o società, legalmente costituiti e composti da agricoltori, in
            
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