Full text : Industrie agrarie nel Mezzogiorno

IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 67

quindi molto più valide di quelle dei consorzi di bonifica; i consorzi dei
produttori potevano inoltre chiedere alle proprie Federazioni nazionali di
prestare ulteriori garanzie agli istituti di credito.
Per quanto riguarda la legge del 1942 c’è da osservare che, mentre
i consorzi agrari e gli enti di colonizzazione hanno potuto beneficiare del
credito per creare delle industrie, data la loro consistenza patrimoniale e
quindi la loro capacità di garanzia, non ne hanno invece beneficiato che
in ridottissima misura le cooperative, cui tale capacità è quasi sempre
mancata.

4. - Come già si è visto, trattando dei contributi in conto capitale,
la legge che ha riconosciuto alle industrie agrarie, facenti capo ad alcune
categorie di imprenditori, il diritto di beneficiare del credito di miglioramento
 con il concorso statale nel pagamento degli interessi è quella del
23 aprile 1949, n. 165.
Però, mentre per i contributi in conto capitale questa legge provvide
direttamente al relativo stanziamento di fondi, destinando 1 miliardo di
lire alle industrie agrarie del Mezzogiorno, per il concorso nel pagamento
degli interessi per mutui da stipularsi non stabilì nulla, così che, in base
alla convenzione 30 giugno 1950 successivamente intervenuta tra i Ministeri
competenti ed alcuni istituti per erogare il miliardo e mezzo destinato al
credito agrario nel Mezzogiorno, le industrie agrarie vennero escluse da
ogni beneficio, insieme ad una serie di altre opere di miglioramento.
Tale esclusione fu di pregiudizio per il buon esito applicativo della
convenzione — la quale prevedeva la stipulazione di mutui ventennali
al tasso del 4,5% — in quanto l’iniziativa privata, costretta a muoversi
entro un limitatissimo campo di opere finanziabili (1), non si avvalse di
questa particolare fonte di credito, tanto che al 15 gennaio 1953 del
miliardo e mezzo stanziato ne era stata erogata solo la metà.
Nè sorte migliore ha avuto finora il fondo di rotazione istituito presso
il Ministero del Tesoro con L. 27 ottobre 1951, n. 1208. Detto fondo, a cui
la legge destina 1,5 miliardi e a cui dovranno affluire le quote di ammortamento
 e i relativi interessi del miliardo e mezzo di cui si è detto innanzi,
avrebbe dovuto essere erogato, in mutui di miglioramento ventennali al
tasso del 4,5%, secondo una convenzione da stipularsi tra i Ministeri competenti
 e gli Istituti autorizzatì al credito agrario e secondo norme dettate
da apposito comitato e concernenti le opere da finanziare, i tipi di progetti
 e l’ammontare massimo dei singoli mutui. Al 15 gennaio 1953 non
V’era convenzione, nè le norme erano ancora state dettate e quindi nessun
mutuo era stato concesso su tale fondo.

(1) La convenzione limitava i finanziamenti alle piccole e medie <csziende, a
cifre massime varianti, a seconda delle opere, tra il mezzo e i cinque milioni di lire,
e alle seguenti categorie di opere: sistemazione idraulica ed idraulico-agraria dei
terreni, con particolare riguardo agli impianti di irrigazione; provvista ed utilizzazione
delle acque a scopo agricolo e potabile; dissodamenti; miglioramento dei pascoli montoni;
costruzione e riattamento di silos da foraggio e di concimaie; impianto di frutteti;
impianto di cabine e di linee elettriche e acquisto di macchinario elettrico.
            
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