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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA
prevalenza conduttori diretti dei propri fondi. (Art. 23 delle Norme regolamentari)
(1).
Per quanto poi riguarda gli impianti, da costituirsi ad opera di consorzi
di bonifica e di irrigazione nell’interesse dei consorziati, la. pratica
impossibilità, che hanno tuttora tali consorzi di agire di iniziativa, non ha
loro consentito che raramente di realizzare stabilimenti industriali: per
far ciò occorrerebbe, oltre alla concorde volontà dei consorziati, che fossero
modificate le norme, che attualmente regolano il privilegio speciale per
la riscossione dei contributi consorziali, imposti per garantire operazioni
di mutuo nel caso che i consorzi procedano ad esecuzione di opere di
carattere collettivo nell’interesse dei consorziati.
Le norme vigenti rendono infatti impossibile il ricorso al credito da
parte dei consorzi, dato che detto privilegio non pregiudica le ipoteche
o gli altri oneri reali preesistenti a carico del fondo, per cui gli istituti
finanziatori non riconoscono alle delegazioni, accettate dagli esattori sui
ruoli di contribuenza, una sufficiente capacità di garanzia.
Per le varie limitazioni contro cui venivano ad urtare, sia pure per
motivi diversi, le iniziative di carattere industriale tendenti ad usufruire
del credito di miglioramento, così com’era regolato dalla sua legge istitutiva,
la L. 5 gennaio 1939, n. 411, si preoccupò di precisare, nei riguardi
almeno dei consorzi dei produttori — costituiti ai sensi della L. 18 giugno
1931, n. 987 — che le operazioni di mutuo per la costruzione, l’acquisto,
l’ampliamento o riattamento e relativa attrezzatura di stabilimenti per la
conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti
agricoli, dovevano considerarsi quali operazioni di credito agrario di
miglioramento, effettuabili con il concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi.
Con la L. 12 febbraio 1942, n. 190 veniva infine concesso lo stesso riconoscimento
alle operazioni di credito effettuate per il finanziamento di
industrie agrarie appartenenti ai consorzi agrari provinciali, agli enti di
colonizzazione e alle cooperative agricole.
In applicazione della legge del 1939 sorsero enopoli, elaiopoli, sgranatoi
di cotone e una serie di altre industrie agrarie a carattere consortile; ma
ciò fu possibile soprattutto perchè la politica dell’epoca favoriva tali iniziative,
le quali erano state messe in grado di rilasciare in garanzia, tra
l’altro, anche delegazioni esattoriali su contributi esigibili con le stesse
norme procedurali previste per la riscossione delle imposte dirette, e
(1) A proposito di questi impianti, acutamente osserva il Pacani (op. cit.), che
la legge «per involontaria omissione» non faceva cenno alle industrie agrarie in
quanto gli impianti « per uso collettivo di conservazione e distribuzione dei prodotti »
non sono ancora gli impianti di trasformazione cui possono riferirsi le cantine, i
caseifici, i frantoi, ecc. L’A. afferma comunque che «non vi è dubbio che anche
tali impianti possono essere ammessi al finanziamento ».
C’è inoltre da osservare che, sovente, la semplice dizione « fabbricati » non
accompagnata dall’ulteriore precisazione «e relativa attrezzatura » ha pregiudicato
il finanziamento di questa seconda parte dell’impianto, che per un'industria agraria
costituisce, come ben si comprende, l’elemento fondamentale e spesso il più costoso.