Full text : Industrie agrarie nel Mezzogiorno

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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

di miglioramento ed eleva la partecipazione dello Stato al capitale del
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento da 18,5 milioni
 a 185 milioni. In tal modo, infatti, si danno ai vari istituti autorizzati
 al credito agrario nuove possibilità di agire sulla base dei loro
ordinamenti tradizionali che, come si è visto, consentono di finanziare
industrie appartenenti, oltre che ad agricoltori singoli o associati, anche
ad enti di colonizzazione, a consorzi volontari di produttori, a consorzi
agrari, a consorzi di bonifica, di miglioramento e simili: enti tutti che,
se sono rimasti finora praticamente inattivi — ad eccezione dei consorzi
agrari — nel settore in esame, dovrebbero però in un futuro molto prossimo
 essere chiamati a partecipare intensamente ad un processo di industrializzazione
 delle zone di rispettiva competenza.
Tale prospettiva, per non riuscire vana, andrebbe però collegata ad
un rafforzamento delle capacità di garanzia, che specie alcuni degli enti
indicati oggi non hanno, per adire il credito; il cenno fatto a proposito
del privilegio legale sui contributi consortili per opere private, eseguite
dal Consorzio di bonifica per conto degli agricoltori, non pone che una
delle questioni che in tale materia andrebbero attentamente rivedute.
Così, ad esempio, occorrerebbe istituire una particolare garanzia statale
ai mutui stipulati da cooperative, cui il più delle volte il valore cauzionale
dell’impianto e della relativa area occupata non è sufficiente per acquisire
il finanziamento necessario.

5. - Per completare la rapida disamina delle diverse formule creditizie
 di cui, in misura più o meno grande, hanno potuto o potrebbero beneficiare
 le industrie agrarie gestite da agricoltori o da enti vari di natura
agricola, occorre far menzione della recente prassi instaurata dalla Cassa
per il Mezzogiorno ai sensi della sua legge istitutiva (L. 10 agosto 1950,
n. 646, art. 5) in tema di credito agrario di miglioramento.
Disponendo di fondi statali, la Cassa intanto ha potuto prefissare nella
misura del 5,5% il saggio (1) di interesse a cui alcuni istituti (2)
faranno per essa le operazioni di credito, con il concorso statale nel pagamento
 degli interessi, previste dagli artt. 43 e 46 del R.D.L. 13 febbraio
 1933, n. 215 e dall’art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165. La Cassa
contribuisce con il 2,5%, per cui il saggio diventa di fatto pari al 3%.

(1) La Cassa prevede anche l’eventualità che un imprenditore non ricorra a
questi speciali mutui a tasso agevolato, ma al normale credito agrario di miglioramento
trentennale. In questo caso, che l’art. 17 della sua legge istitutiva prevede, la Cassa
concede un contributo al mutuatario per ridurre il saggio di interesse sui mutui intesi
« alla costruzione, all’ampliamento o all’adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione
 di prodotti agricoli ». L’ammontare di tale contributo verrà fissato da caso
a caso dalla Cassa, la quale lo erogherà periodicamente, alla scadenza delle rate annuali
o semestrali, salvo che si tratti di iniziative prese da Enti pubblici ai quali il contributo
potrà essere erogato anche in unica soluzione capitalizzando, al 4%, le quote periodiche
di contributo: posto che questo sia pari al 2,5 % e abbia la durata di 30 anni il relativo
valore attuale ammonterebbe a L. 31,63 per ogni 100 lire.
(2) Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale dell’Agricoltura, Consorzio
nazionale di credito agrario di miglioramento, Istituto di credito agrario per la Sardegna,
Cassa di risparmio di Calabria e Banca Nazionale del Lavoro.
            
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