Full text : Industrie agrarie nel Mezzogiorno

IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 7]

A seconda dei tipi di opera, sono stati stabiliti periodi diversi di ammortamento
 oscillanti tra gli 8 e i 20 anni: in particolare, per quanto ha
attinenza con le industrie allo studio, sono stati stabiliti 8 anni per
l’acquisto di macchinari elettrici per l’utilizzazione dell’energia a scopo
agricolo; per le opere di costruzione ed ampliamento di fabbricati destinati
 alla conservazione ed alla prima lavorazione di prodotti agrari e
zootecnici e per l’impianto di cabine di trasformazione o di linee fisse e
mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo e, in genere, per
le installazioni elettro-agricole, sono stati stabiliti 15 anni (1). È’ stato poi
stabilito un'periodo di preammortamento — di circa 2 anni — decorrente
dal primo giorno del terzo anno successivo a quello in cui sia avvenuta
l’erogazione dell’ultima quota di mutuo, che si effettua dopo il collaudo
delle opere oggetto del mutuo stesso.
L’unica garanzia richiesta è quella ipotecaria su immobili e quindi
vengono esclusi i prestiti quinquennali con garanzia cambiaria, già previsti
 dall’ordinamento sul credito di miglioramento: viene però lasciata
facoltà agli Istituti di chiedere, nel caso che mutuatario sia un Consorzio
di bonifica, il rilascio delle delegazioni sui ruoli di contribuenza appositamente
 redatti. Non è dato conoscere se la Cassa abbia inteso dare a tale
forma di garanzia un carattere sostitutivo o semplicemente integrativo
della garanzia ipotecaria; siccome però la responsabilità dei finanziamenti
grava totalmente sugli istituti di credito, c’è da credere che, per la scarsa
efficacia del titolo, le delegazioni continueranno ad essere considerate
insufficienti. Ad ogni buon conto, va anche rilevato che, tra la documentazione
 che un Consorzio di bonifica deve esibire per la stipulazione del
contratto di mutuo, la Cassa stabilisce che vi sia copia del più recente
bilancio preventivo e consuntivo, vistata dal Prefetto e nella quale sia
riportata integralmente la situazione economico-patrimoniale dell’ente.
L’entità del mutuo può corrispondere all’intero importo dell’opera
oppure solo al 60% di questo: in tal caso, il mutuatario potrà essere ammesso
 a beneficiare del sussidio integrativo previsto dall’art. 46 della
legge di bonifica del 1933.
Si è già accennato (2) alle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
 ai magazzini granari (3), alle centrali ortofrutticole e alle centrali
del latte e, per quanto riguarda il credito industriale che la stessa Cassa
erogherà attraverso speciali istituti, si dirà in seguito.
Concludendo quindi sulle agevolazioni riguardanti il credito agrario
di miglioramento, merita di essere segnalato che al 30 giugno 1952 la

(1) La circ. n. 41318/52 del 18 giugno 1952 della Cassa per il Mezzogiorno precisa
che «1a sussidiabilità agli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli va intesa per il complesso dell’impianto e perciò il sussidio sarà concesso in
uguale misura sia per le opere murarie che per i macchinari ».
(2) Vedasi quanto è detto a proposito dei magazzini granari dei Consorzi agrari
provinciali e a proposito delle Centrali ortofrutticole.
(3) Al 10 giugno 1952 risultava approvata la costruzione di 133 magazzini per
una capacità complessiva di q.li 1.195.000.
            
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