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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA
FE’ quindi da augurarsi che nei provvedimenti normativi che saranno
emanati per attivarlo possano trovare conveniente posto anche gli impianti
in genere, destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli e che
vi siano incluse anche quelle categorie di imprenditori, che già la legge
fondamentale sul credito agrario e quelle successive avevano ammesso
al beneficio dei prestiti e mutui di miglioramento.
Solo il più recente provvedimento in tema di credito, la L. 25 luglio
1952, n. 949 — con il relativo regolamento approvato con D.P.R.
17 ottobre 1952, n. 1317, che costituisce un fondo di rotazione presso il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste di 125 miliardi da impiegare fino
al 30 giugno 1964 per concessione di prestiti e mutui ad agricoltori, singoli
od associati, con preferenza ai piccoli, ai medi e alle cooperative, nella
misura massima del 75% del costo delle singole opere, al tasso del 3%,
comprensivo di ogni onere e per durate variabili tra cinque e dodici anni
a seconda del tipo delle opere — elenca tra le opere finanziabili: |
1) l’acquisto di macchine agricole di produzione italiana, utilizzabili
per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, solo
in quanto « trovino appropriata ed economica utilizzazione nell’ambito dell’azienda
agraria cui il prestito si riferisce » o siano « proporzionate alla
attività agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell’ambito
delle rispettive aziende » (art. 7 del Reg.);
2) la ricostruzione, il riattamento e gli ampliamenti di edifici rurali
destinati alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti,
sempre che « siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell’azienda
agricola a cui debbono servire » 0, in caso di agricoltori comunque associati.
non eccedano il fabbisogno delle aziende dei mutuatari.
Sembra tuttavia che le varie clausole sopra riportate corrispondono
alle esigenze di industrializzazione solo per ciò che riguarda la rapidità di
procedura con cui le singole pratiche vengono espletate e il tasso di
interesse, che è veramente favorevole. Ciò è stato consentito dal cospicuo
approvvigionamento di mezzi agli Istituti di credito, fatto a cura dello
Stato. Il che permette, come prima si è accennato, quella stabilità e quella
modicità del saggio di interesse che è una delle condizioni fondamentali
per attivare gli investimenti nel campo agricolo.
L’iniziale vantaggio del basso interesse risulta però notevolmente menomato
per la brevità di tempo concessa agli ammortamenti. Osserva il
Pagani (1) che «non si può parlare di condizioni di tasso di interesse
senza approfondire il problema connesso dell’ammortamento delle operazioni.
Sta di fatto, anzi, che è quasi un problema unico perchè unico e
complessivo è l’onere che ricade sull’agricoltore che contrae l’obbligazione
».
(1) L. PacanI, Alcune considerazioni sulle provvidenze di credito agrario disposte
dalle leggi per lo sviluppo della economia e l’incremento della occupazione e per î
territori montani, in «Rivista delle Casse di risparmio », n. 12, Roma 1952.