IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 77
La entità di ciascun finanziamento non poteva superare, come già prevedeva
il D.L. 1598, il 66% della somma occorrente a realizzare l’iniziativa.
Circa le caratteristiche di questo particolare strumento di industrializzazione,
è stato osservato (1) che la garanzia statale limitata prima al solo
70% della perdita accertata e poi, addirittura al 50%, ha portato gli istituti di
credito meridionali a mantenersi su posizioni di rigidità nella erogazione
dei mutui e ad una valutazione delle garanzie private, sotto un aspetto
strettamente bancario; le aziende finanziate, dovendo impegnare le attività
immobiliari e spesso anche quelle personali, per il credito d’impianto,
spesso non poterono più alimentare il processo produttivo con il credito di
esercizio. Questo venne infatti ostacolato dall’avere esaurito i privati la
propria capacità di garanzia e per l’appunto, proprio nel momento in cui
il circolante era indispensabile, tra l’altro, anche per far fronte agli ammortamenti
della precedente operazione. Ed in proposito devesi ricordare
che l’ammortamento dei prestiti non avviene, come sarebbe logico, in forma
graduale, in modo che le rate dei primi periodi di attività, nei quali il profitto
è minore, non essendosi l’azienda ancora assestata, siano più leggere
di quelle degli ultimi periodi nei quali il profitto dell’azienda è ovviamente
più alto.
Per quanto concerne più direttamente le industrie agrarie, si rileva che
esse vennero ammesse come tutte le altre industrie a beneficiare dei mutui di
cui si è detto: questo particolare credito, infatti, a differenza del credito
agrario di miglioramento, non fa riferimento alla categoria e alla natura
degli imprenditori ma solo alla categoria degli impianti che si vogliono
creare. I regolamenti applicativi adottati dagli istituti bancari meridionali
si limitano, infatti, a precisare che i mutui di favore possono essere concessi
solo per costituire « veri e propri impianti industriali, che eseguano
cioè lavorazioni ed abbiano un ciclo tecnologico che termini in un prodotto
» (Deliberazione del Comitato Tecnico consultivo del Banco di
Napoli) (2).
Indubbiamente questo è un aspetto di grande interesse, in quanto che,
come più volte si è osservato, il settore allo studio, per raggiungere un alto
livello di efficienza, deve poter contare sull’apporto di tutte le categorie
di operatori. Tuttavia va rilevato che le modalità di concessione dei finanziamenti,
soprattutto per quanto riguarda la loro durata (3) non sempre
si addicono ad una industria agraria, la quale ripete ancora da vicino le
(1) Vedasi: M. AnnegEsr, op. cit.
(2) Vedasi: SvimEz, Agevolazioni per l’industrializzazione e lo sviluppo economico
del Mezzogiorno, 3* ediz., Roma 1951.
(3) La durata dei finanziamenti non è precisata dalle disposizioni di legge, le
quali si limitano a fissare in 10 anni al massimo il periodo in cui lo Stato può concorrere
nel pagamento degli interessi, ed in 10 anni il termine per la restituzione dei prestiti al
Tesoro da parte dei Banchi.
A questa deficienza legislativa gli organi competenti sopperiroho, prima dell’emanazione
della L. 11 aprile 1953, n. 298, fissando dei criteri di massima ciascuno per la
(segue nota a pag. 78)