Full text : Industrie agrarie nel Mezzogiorno

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INDUSTRIE AGRARIE NEL MEZZOGIORNO - PARTE PRIMA

statale del 70% non più sull’ammontare del mutuo, ma solo sulla perdita
accertata e con il concorso statale nel pagamento degli interessi sino ad un
massimo di 10 anni e sino ad un onere complessivo di 400 milioni. Il concorso
statale nel pagamento degli interessi poteva quindi arrivare al 4%; il residuo
 onere a carico del mutuatario di fatto ammontava a sua volta pure
al 4 per cento.
Tuttavia con la Legge 28 dicembre 1948, n. 1482, gli Istituti meridionali
furono autorizzati a procurarsi ulteriori disponibilità, in aggiunta ai 10 miliardi,
 con l’emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi; in tal modo il limite
massimo del concorso statale, previsto nel 4%, divenne praticamente non
raggiungibile, in quanto si superò nel complesso delle concessioni lo
stanziamento all’uopo stabilito in L. 400 milioni e pertanto i finanziamenti
vennero concessi ad un tasso pari al 6-7%. Tasso eccessivamente elevato
se si considera la finalità dei finanziamenti e se si tien presente che per
finanziamenti a lungo termine tale tasso era già in vigore anche da parte di
altri Istituti di credito.
Tutto il sistema, dopo l’erogazione delle somme stanziate, venne modificato
 con la. Legge 9 maggio 1950, n. 261, che autorizzò la concessione
di prestiti decennali alle Sezioni di credito industriale per nuovi finanziamenti
 per un totale di 20 miliardi, da prelevare dal Fondo-lire per gli esercizi
 1948-49 e 1950-51 (1), e la corrispondente emissione di 20 miliardi di
obbligazioni. Venne allora abolito il concorso statale e fu stabilito che i
finanziamenti fossero concessi, con preferenza per le medie e piccole imprese
 industriali (2), al tasso complessivo del 5%; nel contempo, la garanzia
 dello Stato venne ridotta ulteriormente dal 70 al 50%.

(1) Dei 20 miliardi sopra indicati 10 furono prelevati effettivamente sul fondo
lire 1948-49 mentre gli altri 10 si dovettero stanziare con L. 30 giugno 1952. n. 763,
sul bilancio 1951-52 del Ministero del Tesoro.
(2) Il Ministero dell’industria stabilì i seguenti criteri di massima che i Comitati
tecnico-amministrativi dovevano tenere presenti nelle deliberazioni dei finanziamenti:
1} tener conto, per la entità delle singole operazioni, della raccomandazione del
Parlamento di favorire le medie e piccole iniziative e, comunque, fare riferimento,
nella determinazione del limite di somme da erogare, alla valutazione sostanziale delle
singole iniziative, della loro vitalità e dell’apporto economico-sociale che ciascuna di
esse potrà dare; -
2) puntare prevalentemente sui nuovi impianti, ossia sulle nuove occasioni di
lavoro, assecondando una ripartizione di equilibrio regionale e degli aspetti sociali,
dato che in genere si verificano tendenze ad agglomeramenti non sempre giustificati
dai fattori economici della integrazione e della complementarietà;
3) orientare il credito verso progetti che costituiscano dei fatti nuovi nell’economia
 industriale del Mezzogiorno e che contengano i presupposti della sanità e
della redditività;
4) favorire le iniziative che comportino un maggiore impiego di mano d’opera,
sempre considerando la necessità di ottenere i fattori concorrenziali del mercato nazionale
 ed internazionale; -
5) cercare di armonizzare le iniziative meridionali con quelle del rimanente
territorio nazionale, ove siano anch'esse aiutate a vario titolo dallo Stato, per evitare
la creazione di duplicati i quali, all’infuori del naturale meccanismo selettivo che non
si intende ostacolare, esprimono aperte possibilità di danno all’economia particolare
del settore e generale del Paese;
6) assecondare le iniziative che tendano a valorizzare prodotti e materie prime
proprie dell’Italia meridionale e insulare.
            
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