IV - CREDITO ED ALTRI INTERVENTI PER SVILUPPARE LE INDUSTRIE AGRARIE 75
n. 298 (1) — merita di essere qui ricordato perchè rappresenta un tentativo
di particolare interesse per risolvere il grave problema delle garanzie. Lo
Stato, volendo svolgere una determinata politica di industrializzazione e, prima
ancora, di ricostruzione del complesso industriale colpito dalla guerra, con
il D.L.L. 1° novembre 1944, n. 367, si addossò l’onere di garantire al 100%,
in via sussidiaria, i mutui concessi da istituti esercenti il credito mobiliare,
provvedendo d’altro lato ad autorizzare gli Istituti stessi ad avvalersi eventualmente,
per il recupero delle somme dovute loro dai mutuatari, delle
norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
Al 31 dicembre 1951 (2), ai sensi di tale decreto erano stati erogati nel
Mezzogiorno ai settori oleario, enologico, conserviero, molitorio e ad altre
industrie agrarie e alimentari, circa 930 milioni di lire su un complesso di
finanziamenti pari a 7,2 miliardi circa.
Programmaticamente importanti per le industrie in esame, dato
l’espresso accenno che ad esse vi si fa, erano anche il D. L.L. 28 dicembre
1944, n. 416, riguardante la Sicilia ed il D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 417,
riguardante la Sardegna, i quali prevedevano la concessione di mutui con scadenza
fino a 20 anni, assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato, limitata
però solo al 60% dell’importo di ogni singola operazione, oppure, facendo a
meno di detta garanzia, con il concorso statale nel pagamento degli interessi
fino alla misura massima del 3%.
In pratica però, per la Sardegna, le disposizioni accennate non
ebbero applicazione, mentre per la Sicilia consta che a fine dicembre 1951
erano stati erogati alle industrie agrarie e alimentari circa 548 milioni su
un complesso di operazioni di poco superiore ai 2 miliardi: risulta che
i mutui furono erogati in prevalenza per ricostruzioni e ampliamenti
e in modesta misura per nuove unità.
Ma di tutta la legislazione di favore per la industrializzazione meridionale
il provvedimento più importante, soprattutto per i mezzi messi a disposizione,
fu il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive integrazioni e
modifiche, il quale prevedeva, insieme ad altre agevolazioni di varia natura,
finanziamenti di favore per la costruzione, il primo impianto, la trasformazione,
l’ampliamento, la ricostruzione, la riattivazione e il trasferimento
nel Mezzogiorno da altre regioni di « stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati ». In un primo tempo, le condizioni di finanziamento furono le
seguenti: concessione di mutui per un totale di 10 miliardi con la garanzia
(1) Vedasi nota (1) a pag. 73. La L. 11 aprile 1953, n. 298, prevede che, oltre ai
fondi di dotazione, siano costituiti presso i tre Istituti, dei fondi speciali. A questi, tra
l’altro, dovranno affluire le disponibilità nette che a mano a mano riaffluiranno a
seguito della estinzione dei prestiti fatti, impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente
presso le Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna,
ai sensi del D.L, 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1956, affluiranno a detti fondi speciali le somme
che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia costituiti a norma del D.L. 15 dicembre
1947, n. 1419.
(2) Vedasi: « Informazioni Svimez», 1 finanziamenti all’industriìia del Mezzogiorno,
n. 25, del 18 giugno 1952.