Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

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transito  immediato,  salvo  il  determinare  la  via  di  passaggio  nclF
interno  del  capoluogo,  o  di  vietarlo  quando  esistano  comode  vie
di  circonvallazione;
2.  imporre  una  soprattassa  sui  generi  colpiti  dal  dazio  di  consumo
  a  pro’  dello  Stato,  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  speciali;
3.  istituire  la  tassa  di  esercizio  e  rivendita  di  generi  non
riservati  al  monopolio  dello  Stato,  in  conformita  dell’  art.  13
della  legge  23  gennaio  1902,  n.  25,  allegato  A,  la  tassa  di
famiglia  o  focatico,  quella  sulle  vetture  pubbliche,  sulle  private,
sui  domestici,  sul  valore  locativo  delle  abitazioni  e  loro  dipendenze,
  sulle  fotografie  e  sulle  insegne,  sul  bestiame,  sulle  bestie
da  tiro,  da  sella  e  da  soma,  e  sui  cani  che  non  sono  esclusivamente
  destinati  alla  custodia  degli  edifici  rurali  o  del  gregge.
I  regolamenti  per  l’applicazione  delle  tasse  di  famiglia  o  di
fuocatico  e  sul  hestiame  sono  deliberati  per  ciascuna  Provincia
dalla  Griunta  provinciale  amministrativa  ed  approvati  con  decreto
Reale,  sentito  il  Consiglio  di  Stato  a  sensi  della  legge  26  luglio
1868,  N.  4513;
4.  esercitare  direttamente  o  dare  in  appalto  F  esercizio  con
privativa  del  diritto  di  peso  pubblico,  della  misura  pubblica  dei
cereali  e  del  vino,  e  la  privativa  di  affittare  banchi  pubblici  in
occasione  di  fiera  e  mercato,  purche  tutti  questi  diritti  non
rivestano  carattere  coattivo;
5.  imporre  una  tassa  per  F  occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche, ­
  con  che  sia  unicamente  ragguagliata  alla  estensione  del
terreno  occupato  ed  all’  importanza  della  posizione;
6.  fare  sovrimposte  alle  contribuzioni  dirette  sui  terreni  e  sui
fabbricati  a  termini  degli  articoli  303,  304  e  305.
I  Comuni,  nei  quali  si  reputi  necessario  di  promuovere  la.
fabbricazione  di  nuove  case,  possono  essere  autorizzati  dal
Governo  del  Re  ad  imporre  una  tassa  sulle  aree  fabbricabili,  ai
sensi  delF  art.  9  della  legge  8  luglio  1904,  n.  320,  e  delF  art.  44
della  legge  11  luglio  1907,  n.  502.
Art.  252:  Alle  spese  provinciali,  in  caso  di  insufficienza  delle  rendite
e  delle  entrate  ordinarie,  si  supplisce  con  centesimi  addizionali
alle  imposte  dirette,  ai  termini  degli  articoli  303,  304  e  305,  e
con  le  altre  rendite  che  saranno  dalle  leggi  consentite.
Auf  Grund  der  vorstehenden  Bestimmungen  sind  Spezialgesetze
erlassen  worden.
            
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