Full text : Die Kommunalbesteuerung in Italien

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Provinzialgesetzes.  Hiernach  gilt  folgendes:  Die  gesetzliche  Grenze
der  Grund-  und  Gebäudesteuerzuschläge  beträgt  für  die  Gemeinden
wie  für  die  Provinzen  (zufolge  des  Gesetzes  v.  1912)  60  %  (statt,  wie
bisher,  50  °/ 0 )  der  staatlichen  Prinzipalsteuer J ),  wie  solche  aus  den
Haupt-  und  Brgänzungssteuerrollen  sich  ergibt  (Art.  303  Abs.  2;  Ausnahme ­
  in  Art.  332  Abs.  1).'  Zur  Überschreitung  dieser  Grenze  bedarf ­
  es  für  die  Provinzen  der  Ermächtigung  durch  ein  königliches  Dekret
und  für  die  Gemeinden  seitens  des  Provinzialausschusses  (Art.  304
Abs.  3).  Materiell  ist  die  Zulässigkeit  der  Überschreitung  obiger
Grenze  für  die  Gemeinden  durch  die  Anwendung  folgender  Steuern
bedingt:  der  Gewerbesteuer  (tassa  di  eserc.  e  riv.),  der  Wagen-  und
0  Für  Rom  jedoch  ist  die  gesetzliche  Grenze  für  die  Grund-  und  Gebäudesteuerzuschläge ­
  65,76%  (Art.  39  des  Ges.  v.  19.  Juli  1907,  Nr.  502).
c )  Art.  39  des  Ges.  v.  19.  Juli  1907,  Nr.  502:
B  riconosciuta  al  comune  di  Roma  la  facoltä  di  applicare  come  limite  legale
dei  centesimi  addizionali  di  sovrimposte  ai  terreni  e  fabbricati  la  misura  di  lire
0,6576,  anziche  quella  di  centesimi  50,  portata  dalF  articolo  1  della  legge  23  luglio
1894,  n.  340.
*)  Art.  1  Abs.  4/6  des  Ges.  v.  15.  Juli  1906,  Nr.  383:
Le  Provincie  e  i  Comuni  che  abbiano  giä  raggiunto  il  limite  legale  dei  cinqnanta
  centesimi  dell’  imposta  erariale,  non  potranno,  dopo  la  pubblicazione  della
presente  legge,  elevare  la  sovrimposta  sui  terreni  obre  la  media  risultante  dagli
Ultimi  cinque  anni,  a  partire  dal  1°  gennaio  1902,  computando  nella  media  anche
gii  anni  in  cui  non  abbiano  eoceduto  dal  limite  legale.
Eguale  divieto  e  fatto  per  qualsiasi  aumento  della  sovrimposta  sui  terreni
obre  i  cinquanta  centesimi  dell’  imposta  erariale  per  le  Provincie  e  i  Comuni  che
non  abbiano  anteriormente  alla  presente  legge  raggiunto  il  limite  legale.
Ogni  disposizione  contraria  e  annullata,
g)  Art.  82  Abs.  2  des  Ges.  v.  25.  Juni  1906,  Nr.  255:
Le  sovrimposte  provinciale  e  comunale  oontinueranno  ad  essere  commisurate
e  ripartite  in  base  al  contingente  attuale  dell’  imposta  senza  riguardo  alla  riduzione
concessa  con  la  presente  legge.  Ove  le  sovrimposte  sorpassassero  il  limite  legale
non  possono  elevarsi  al  di  lä  della  somma  iscritta  sui  bilancio  in  esercizio  al  tempo
della  pubblicazione  della  presente  legge.
h)  Art.  1  des  Ges.  v.  9.  Juli  1908,  Nr.  442:
Il  Governo  dei  Re,  nel  ooncedere  alle  provincie  dei  compartimenti  catastali
napoletano,  siciliano  e  sardo,  l’autorizzazione  all’  eccedenza  della  sovrimposta,  nei
casi  e  modi  previsti  dall’  art.  303  della  legge  comunale  e  provinciale,  testo  unico
21  maggio  1908,  n.  269,  poträ  consentire  alle  provincie  stesse  di  sorpassare  i  limiti
stabiliti  dagli  articoli  82  della  legge  25  giugno  1906,  n.  255,  e  1  della  legge
15  luglio  1906,  n.  383,  sino  a  centesimi  10  per  ogni  lira  d’imposta  principale  erariale ­
  sui  terreni  e  fabbricati,  quante  vobe  la  maggiore  sovrimposta  occorra  per  far
fronte  a  spese  strettamente  obbligatorie  per  legge  o  per  contratti  approvati  anteriormente ­
  alla  promulgazione  delle  leggi  suddette.
            
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