Full text : Der Wirtschaftskrieg

XIV,  Italien.

?.  verbot  von  Verkäufen  oder  Zessionen
österreichisch  -  ungarischer  Vermögenswerte; ­
  prozeßsähigkeit  der  österreichischen
und  ungarischen  Staatsangehörigen.
In  virtü  dell'autoritä  a  Noi  delegata;
Vista  la  legge  22  maggio  1915,  n.  671;
IIdito  il  Consiglio  dei  ministri;
Snlla  proposta  del  gnardasigilli,  ministro  segretario
di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti;
Abbiamo  decretato  e  decretiamo:
Art.  1.  Le  yendite,  cessioni  e  qualsiasi  altro
passaggio  di  proprietä  di  beni  o  di  diritti  immobiliari,
appartenenti  a  sudditi  dell’Impero  austro-nngarico  o
a  persone  ivi  resident!,  dovunque  compiuti  dal  giorno
24  maggio  1915  sino  a  tutta  la  durata  della  guerra,
sono  privi  di  qualsiasi  efficacia  giuridica  nel  Kegno  e
nelle  Colonie  italiane.
Sono  egualmente  prive  di  qualsiasi  efficacia  giuridica
per  il  periodo  anzidetto,  tutte  le  cessioni  di  merci,  di
crediti,  o  di  aziende  commerciali  ed  in  generale  ogni
atto  tendente  a  sostituire  nell’originario  rapporto
giuridico,  al  titolare  suddito  o  ente  austriaco  un’altra
persona  di  diversa  nazionalitä.
Art.  2.  Durante  il  periodo  della  guerra  nessun
suddito,  ente  o  societä  commerciale  deU’impero  austroungarico
  o  ivi  avente  la  sua  residenza  o  sede  potrii
intentare  o  proseguire  istanze,  azioni,  atti  e  procedure
in  materia  civile,  commerciale  o  amministrativa  davanti
a  qualsiasi  giurisdizione  del  Regno  e  delle  Colonie,
anche  in  sede  non  contenziosa,  e  fare  trascrizioni  o
Iscrizioni  ipotecarie.
Le  istanze  e  le  procedure  giä  iniziate  saranno
sospese  di  diritto  e  potranno  essere  riprese  solo  dopo
la  cessazione  della  guerra.
Art.  3.  La  disposizione  dell’articolo  i  non  si
applica  ai  sudditi  austro-ungarici  di  nazionalitä,  italiana
a  condizione  perö  che  essi  siano  autorizzati  all’atto  che
intendano  compiere  da  uno  speciale  decreto  del  ministro
dell’interno.
La  disposizione  deU’articolo  2  non  si  applica  ai
sudditi  austro-ungarici  di  nazionalitä  italiana  quando
tale  loro  qualitä  risulti  da  un  certificato  del  Ministero
dell’interno.
Art.  4.  Il  presente  decreto  entrerä  in  vigore  dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale.
Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del
sigillo  dello  Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale

delle  leggi  e  dei  decreti  del  Kegno  d’Italia,  mandando
a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare.
Dato  a  Roma,  addi  24  giugno  1915.
(Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  d'Italia,  p.  3920/21.)
Übersetzung.
Artikel  1.  Die  Verkäufe,  Abtretungen  und  irgendwelcher ­
  Übergang  an  Gütern  und  Jmmobiliarrechten,
welche  den  Angehörigen  der  österreichisch-ungarischen
Monarchie  gehören,  oder  Personen,  welche  dort
wohnen,  entbehren  im  Königreich  Italien  und  in  den
italienischen  Kolonien  jeder  rechtlichen  Wirksamkeit,
wenn  sie  in  der  Zeit  vom  24.  Mai  1915  an  während
des  Krieges  erfolgten.
Ebenso  entbehren  jeglicher  rechtlichen  Wirksamkeit
alle  Abtretungen  von  Waren,  Forderungen,  alle  Handelsgeschäfte, ­
  welche  darauf  ausgehen,  an  Stelle  eines
Angehörigen  des  österreichisch-ungarischen  Reiches  einen
Angehörigen  einer  anderen  Nation  zu  setzen.
Artikel  2.  Während  des  Krieges  kann  kein  Österreicher, ­
  keine  österreichische  Gesellschaft  usw.  in  Italien
rechtliche  Schritte,  Klagen  usw.  in  Zivil-  oder  Verwaltungssachen ­
  einreichen,  selbst  nicht,  wenn  es  sich  um
nichtstreitige  Rechtssachen  handelt.  Die  bereits  anhängigen ­
  Prozesse  usw.  können  erst  nach  dem  Kriege  wieder
aufgenommen  werden.
Artikel  3.  Artikel  1  und  2  finden  keine  Anwendung ­
  auf  die  österreichischen  Staatsangehörigen
italienischer  Nationalität,  sofern  diese  zu  dem  bezüglichen ­
  Rechtsgeschäft  durch  besonderes  Dekret  des  Ministers ­
  des  Innern  ermächtigt  sind.
(„Osterr.-ungar.  Konsularkorrespondenz"  voml.Julil9I5.)
2.  Ivechselklagen  gegen  österreichische
und  ungarische  Staatsangehörige.
In  virtü  dell’autoritä  a  Noi  delegata;
Vista  la  legge  22  maggio  1915  n.  661;
Udito  il  Consiglio  dei  ministri;
Sulla  proposta  dei  guardasigilli,  ministro  segretario
di  stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti;
Abbiamo  decretato  e  decretiamo:
Art.  1.  I  cittadini  italiani,  gli  enti  e  le  Societä
italiane  possessori  di  cambiali  emesse  od  accettate  da
sudditi,  enti  o  Societä  commerciali  dell’Impero  austroungarico
  o  da  costoro  girate  che  vengano  in  scadenza
dal  giorno  della  pubblicazione  del  presente  decreto  fino
a  sessanta  giorni  dopo  la  pubblicazioni  della  pace,  sono
dispensati  dall’obbligo  di  elevare  il  protesto  per  accer-
            
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