Full text: Die Kommunalbesteuerung in Italien

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transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nclF 
interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie 
di circonvallazione; 
2. imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di con- 
sumo a pro’ dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali; 
3. istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non 
riservati al monopolio dello Stato, in conformita dell’ art. 13 
della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la tassa di 
famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, 
sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipen- 
denze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie 
da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusiva- 
mente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge. 
I regolamenti per l’applicazione delle tasse di famiglia o di 
fuocatico e sul hestiame sono deliberati per ciascuna Provincia 
dalla Griunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto 
Reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio 
1868, N. 4513; 
4. esercitare direttamente o dare in appalto F esercizio con 
privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei 
cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in 
occasione di fiera e mercato, purche tutti questi diritti non 
rivestano carattere coattivo; 
5. imporre una tassa per F occupazione di spazi ed aree pub 
bliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del 
terreno occupato ed all’ importanza della posizione; 
6. fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui 
fabbricati a termini degli articoli 303, 304 e 305. 
I Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la. 
fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal 
Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili, ai 
sensi delF art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e delF art. 44 
della legge 11 luglio 1907, n. 502. 
Art. 252: Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite 
e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali 
alle imposte dirette, ai termini degli articoli 303, 304 e 305, e 
con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite. 
Auf Grund der vorstehenden Bestimmungen sind Spezialgesetze 
erlassen worden.
	        
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