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transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nclF
interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie
di circonvallazione;
2. imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di con-
sumo a pro’ dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
3. istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non
riservati al monopolio dello Stato, in conformita dell’ art. 13
della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la tassa di
famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private,
sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipen-
denze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie
da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusiva-
mente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge.
I regolamenti per l’applicazione delle tasse di famiglia o di
fuocatico e sul hestiame sono deliberati per ciascuna Provincia
dalla Griunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto
Reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio
1868, N. 4513;
4. esercitare direttamente o dare in appalto F esercizio con
privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei
cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in
occasione di fiera e mercato, purche tutti questi diritti non
rivestano carattere coattivo;
5. imporre una tassa per F occupazione di spazi ed aree pub
bliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del
terreno occupato ed all’ importanza della posizione;
6. fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui
fabbricati a termini degli articoli 303, 304 e 305.
I Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la.
fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal
Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili, ai
sensi delF art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e delF art. 44
della legge 11 luglio 1907, n. 502.
Art. 252: Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite
e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali
alle imposte dirette, ai termini degli articoli 303, 304 e 305, e
con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.
Auf Grund der vorstehenden Bestimmungen sind Spezialgesetze
erlassen worden.