Full text: Die Kommunalbesteuerung in Italien

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Provinzialgesetzes. Hiernach gilt folgendes: Die gesetzliche Grenze 
der Grund- und Gebäudesteuerzuschläge beträgt für die Gemeinden 
wie für die Provinzen (zufolge des Gesetzes v. 1912) 60 % (statt, wie 
bisher, 50 °/ 0 ) der staatlichen Prinzipalsteuer J ), wie solche aus den 
Haupt- und Brgänzungssteuerrollen sich ergibt (Art. 303 Abs. 2; Aus 
nahme in Art. 332 Abs. 1).' Zur Überschreitung dieser Grenze be 
darf es für die Provinzen der Ermächtigung durch ein königliches Dekret 
und für die Gemeinden seitens des Provinzialausschusses (Art. 304 
Abs. 3). Materiell ist die Zulässigkeit der Überschreitung obiger 
Grenze für die Gemeinden durch die Anwendung folgender Steuern 
bedingt: der Gewerbesteuer (tassa di eserc. e riv.), der Wagen- und 
0 Für Rom jedoch ist die gesetzliche Grenze für die Grund- und Gebäude 
steuerzuschläge 65,76% (Art. 39 des Ges. v. 19. Juli 1907, Nr. 502). 
c ) Art. 39 des Ges. v. 19. Juli 1907, Nr. 502: 
B riconosciuta al comune di Roma la facoltä di applicare come limite legale 
dei centesimi addizionali di sovrimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 
0,6576, anziche quella di centesimi 50, portata dalF articolo 1 della legge 23 luglio 
1894, n. 340. 
*) Art. 1 Abs. 4/6 des Ges. v. 15. Juli 1906, Nr. 383: 
Le Provincie e i Comuni che abbiano giä raggiunto il limite legale dei cin- 
qnanta centesimi dell’ imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della 
presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni obre la media risultante dagli 
Ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche 
gii anni in cui non abbiano eoceduto dal limite legale. 
Eguale divieto e fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni 
obre i cinquanta centesimi dell’ imposta erariale per le Provincie e i Comuni che 
non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale. 
Ogni disposizione contraria e annullata, 
g) Art. 82 Abs. 2 des Ges. v. 25. Juni 1906, Nr. 255: 
Le sovrimposte provinciale e comunale oontinueranno ad essere commisurate 
e ripartite in base al contingente attuale dell’ imposta senza riguardo alla riduzione 
concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale 
non possono elevarsi al di lä della somma iscritta sui bilancio in esercizio al tempo 
della pubblicazione della presente legge. 
h) Art. 1 des Ges. v. 9. Juli 1908, Nr. 442: 
Il Governo dei Re, nel ooncedere alle provincie dei compartimenti catastali 
napoletano, siciliano e sardo, l’autorizzazione all’ eccedenza della sovrimposta, nei 
casi e modi previsti dall’ art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 
21 maggio 1908, n. 269, poträ consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti 
stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 1 della legge 
15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d’imposta principale era 
riale sui terreni e fabbricati, quante vobe la maggiore sovrimposta occorra per far 
fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anterior 
mente alla promulgazione delle leggi suddette.
	        
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