XIV, Italien.
?. verbot von Verkäufen oder Zessionen
österreichisch - ungarischer Vermögens
werte; prozeßsähigkeit der österreichischen
und ungarischen Staatsangehörigen.
In virtü dell'autoritä a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
IIdito il Consiglio dei ministri;
Snlla proposta del gnardasigilli, ministro segretario
di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Le yendite, cessioni e qualsiasi altro
passaggio di proprietä di beni o di diritti immobiliari,
appartenenti a sudditi dell’Impero austro-nngarico o
a persone ivi resident!, dovunque compiuti dal giorno
24 maggio 1915 sino a tutta la durata della guerra,
sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nel Kegno e
nelle Colonie italiane.
Sono egualmente prive di qualsiasi efficacia giuridica
per il periodo anzidetto, tutte le cessioni di merci, di
crediti, o di aziende commerciali ed in generale ogni
atto tendente a sostituire nell’originario rapporto
giuridico, al titolare suddito o ente austriaco un’altra
persona di diversa nazionalitä.
Art. 2. Durante il periodo della guerra nessun
suddito, ente o societä commerciale deU’impero austro-
ungarico o ivi avente la sua residenza o sede potrii
intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure
in materia civile, commerciale o amministrativa davanti
a qualsiasi giurisdizione del Regno e delle Colonie,
anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o
Iscrizioni ipotecarie.
Le istanze e le procedure giä iniziate saranno
sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo
la cessazione della guerra.
Art. 3. La disposizione dell’articolo i non si
applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalitä, italiana
a condizione perö che essi siano autorizzati all’atto che
intendano compiere da uno speciale decreto del ministro
dell’interno.
La disposizione deU’articolo 2 non si applica ai
sudditi austro-ungarici di nazionalitä italiana quando
tale loro qualitä risulti da un certificato del Ministero
dell’interno.
Art. 4. Il presente decreto entrerä in vigore dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Kegno d’Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 24 giugno 1915.
(Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, p. 3920/21.)
Übersetzung.
Artikel 1. Die Verkäufe, Abtretungen und irgend
welcher Übergang an Gütern und Jmmobiliarrechten,
welche den Angehörigen der österreichisch-ungarischen
Monarchie gehören, oder Personen, welche dort
wohnen, entbehren im Königreich Italien und in den
italienischen Kolonien jeder rechtlichen Wirksamkeit,
wenn sie in der Zeit vom 24. Mai 1915 an während
des Krieges erfolgten.
Ebenso entbehren jeglicher rechtlichen Wirksamkeit
alle Abtretungen von Waren, Forderungen, alle Han
delsgeschäfte, welche darauf ausgehen, an Stelle eines
Angehörigen des österreichisch-ungarischen Reiches einen
Angehörigen einer anderen Nation zu setzen.
Artikel 2. Während des Krieges kann kein Öster
reicher, keine österreichische Gesellschaft usw. in Italien
rechtliche Schritte, Klagen usw. in Zivil- oder Verwal
tungssachen einreichen, selbst nicht, wenn es sich um
nichtstreitige Rechtssachen handelt. Die bereits anhän
gigen Prozesse usw. können erst nach dem Kriege wieder
aufgenommen werden.
Artikel 3. Artikel 1 und 2 finden keine Anwen
dung auf die österreichischen Staatsangehörigen
italienischer Nationalität, sofern diese zu dem bezüg
lichen Rechtsgeschäft durch besonderes Dekret des Mi
nisters des Innern ermächtigt sind.
(„Osterr.-ungar. Konsularkorrespondenz" voml.Julil9I5.)
2. Ivechselklagen gegen österreichische
und ungarische Staatsangehörige.
In virtü dell’autoritä a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915 n. 661;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei guardasigilli, ministro segretario
di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. I cittadini italiani, gli enti e le Societä
italiane possessori di cambiali emesse od accettate da
sudditi, enti o Societä commerciali dell’Impero austro-
ungarico o da costoro girate che vengano in scadenza
dal giorno della pubblicazione del presente decreto fino
a sessanta giorni dopo la pubblicazioni della pace, sono
dispensati dall’obbligo di elevare il protesto per accer-