Full text: Der Wirtschaftskrieg

XIV, Italien. 
?. verbot von Verkäufen oder Zessionen 
österreichisch - ungarischer Vermögens 
werte; prozeßsähigkeit der österreichischen 
und ungarischen Staatsangehörigen. 
In virtü dell'autoritä a Noi delegata; 
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
IIdito il Consiglio dei ministri; 
Snlla proposta del gnardasigilli, ministro segretario 
di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. Le yendite, cessioni e qualsiasi altro 
passaggio di proprietä di beni o di diritti immobiliari, 
appartenenti a sudditi dell’Impero austro-nngarico o 
a persone ivi resident!, dovunque compiuti dal giorno 
24 maggio 1915 sino a tutta la durata della guerra, 
sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nel Kegno e 
nelle Colonie italiane. 
Sono egualmente prive di qualsiasi efficacia giuridica 
per il periodo anzidetto, tutte le cessioni di merci, di 
crediti, o di aziende commerciali ed in generale ogni 
atto tendente a sostituire nell’originario rapporto 
giuridico, al titolare suddito o ente austriaco un’altra 
persona di diversa nazionalitä. 
Art. 2. Durante il periodo della guerra nessun 
suddito, ente o societä commerciale deU’impero austro- 
ungarico o ivi avente la sua residenza o sede potrii 
intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure 
in materia civile, commerciale o amministrativa davanti 
a qualsiasi giurisdizione del Regno e delle Colonie, 
anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o 
Iscrizioni ipotecarie. 
Le istanze e le procedure giä iniziate saranno 
sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo 
la cessazione della guerra. 
Art. 3. La disposizione dell’articolo i non si 
applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalitä, italiana 
a condizione perö che essi siano autorizzati all’atto che 
intendano compiere da uno speciale decreto del ministro 
dell’interno. 
La disposizione deU’articolo 2 non si applica ai 
sudditi austro-ungarici di nazionalitä italiana quando 
tale loro qualitä risulti da un certificato del Ministero 
dell’interno. 
Art. 4. Il presente decreto entrerä in vigore dalla 
data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
Ordiniamo che il presente decreto, munito del 
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti del Kegno d’Italia, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi 24 giugno 1915. 
(Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, p. 3920/21.) 
Übersetzung. 
Artikel 1. Die Verkäufe, Abtretungen und irgend 
welcher Übergang an Gütern und Jmmobiliarrechten, 
welche den Angehörigen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie gehören, oder Personen, welche dort 
wohnen, entbehren im Königreich Italien und in den 
italienischen Kolonien jeder rechtlichen Wirksamkeit, 
wenn sie in der Zeit vom 24. Mai 1915 an während 
des Krieges erfolgten. 
Ebenso entbehren jeglicher rechtlichen Wirksamkeit 
alle Abtretungen von Waren, Forderungen, alle Han 
delsgeschäfte, welche darauf ausgehen, an Stelle eines 
Angehörigen des österreichisch-ungarischen Reiches einen 
Angehörigen einer anderen Nation zu setzen. 
Artikel 2. Während des Krieges kann kein Öster 
reicher, keine österreichische Gesellschaft usw. in Italien 
rechtliche Schritte, Klagen usw. in Zivil- oder Verwal 
tungssachen einreichen, selbst nicht, wenn es sich um 
nichtstreitige Rechtssachen handelt. Die bereits anhän 
gigen Prozesse usw. können erst nach dem Kriege wieder 
aufgenommen werden. 
Artikel 3. Artikel 1 und 2 finden keine Anwen 
dung auf die österreichischen Staatsangehörigen 
italienischer Nationalität, sofern diese zu dem bezüg 
lichen Rechtsgeschäft durch besonderes Dekret des Mi 
nisters des Innern ermächtigt sind. 
(„Osterr.-ungar. Konsularkorrespondenz" voml.Julil9I5.) 
2. Ivechselklagen gegen österreichische 
und ungarische Staatsangehörige. 
In virtü dell’autoritä a Noi delegata; 
Vista la legge 22 maggio 1915 n. 661; 
Udito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta dei guardasigilli, ministro segretario 
di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. I cittadini italiani, gli enti e le Societä 
italiane possessori di cambiali emesse od accettate da 
sudditi, enti o Societä commerciali dell’Impero austro- 
ungarico o da costoro girate che vengano in scadenza 
dal giorno della pubblicazione del presente decreto fino 
a sessanta giorni dopo la pubblicazioni della pace, sono 
dispensati dall’obbligo di elevare il protesto per accer-
	        
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